Ordinanza n. 159/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 843/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da
Angelo Scaletta, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1991 (R.O. n. 694
del 1991) la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in quanto nel
disporre la non cumulabilità dell'indennità integrativa speciale
connessa a retribuzione da attività lavorativa con quella inerente a
trattamento di pensione, prevede comunque l'integrazione al minimo
della pensione, mentre non la prevede per il caso in cui il
pensionato non presti attività lavorativa, ma goda di un doppio
trattamento pensionistico;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 172 del 1991, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843 "nella parte in cui non prevede che
anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi
salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. 21 dicembre 1978,
n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei
conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte