Ordinanza n. 159/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12
dicembre 1994 dal tribunale per i minorenni di Bologna nel
procedimento penale a carico di C.L., iscritta al n. 194 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 12 dicembre 1994 emessa nel corso di
un giudizio penale il tribunale per i minorenni di Bologna ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli
3, 76, 77, primo comma, e 97 della Costituzione;
che, secondo l'esposizione dell'ordinanza di rinvio, i reati
contestati nel giudizio a quo all'imputato, minorenne all'epoca dei
fatti, sono gli stessi per i quali si procede, in separato giudizio,
nei confronti di altri imputati, maggiorenni anche all'epoca dei
fatti addebitati; che, inoltre, alla luce del materiale probatorio
dedotto dall'accusa, la condotta dei maggiorenni si configurerebbe
quale presupposto di quella contestata al minore, nel senso che la
responsabilità di quest'ultimo discenderebbe dalla premessa
dell'affermazione di reità dei primi;
che, data questa situazione, il tribunale rimettente osserva che
l'art. 2, primo comma, cod. proc. pen., nello stabilire che "il
giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione",
determina, per lo stesso giudice a quo l'obbligo di effettuare
integralmente l'istruttoria dibattimentale intorno all'ipotesi di
reità dei coimputati maggiorenni, e non gli consente di attendere la
formazione del giudicato nel separato processo a carico dei
concorrenti del minore, sebbene tale ultimo processo si trovi in
grado (rinvio dalla Corte di cassazione) maggiormente avanzato;
che questa regola di autonomia dei processi, discendente da una
opzione del legislatore delegato ma non esplicitamente dettata in un
criterio della legge di delegazione n. 81 del 1987, risulterebbe,
secondo la prospettazione del giudice rimettente, incoerente con
l'assetto del processo penale conseguente a talune modifiche
legislative (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), e, in particolare,
con la disposizione che ha consentito l'ingresso e l'acquisizione nel
giudizio di sentenze irrevocabili rese in altro processo (art.
238-bis cod. proc. pen.);
che questa recuperata utilizzabilità probatoria del giudicato
penale esterno, attraverso l'acquisizione della decisione al
fascicolo per il dibattimento, verrebbe ad incrinare la regola di
totale autonomia dei processi, delineando una contraddizione tra la
persistente previsione contenuta nella norma impugnata, da un lato, e
la utilizzabilità del giudicato formatosi anteriormente, dall'altro;
che, secondo il giudice a quo ne emerge - anche in conseguenza di
paralleli interventi normativi che hanno accentuato nel rito penale i
caratteri del processo scritto (artt. 190-bis e 238 cod. proc.
pen.), nonché di decisioni della Corte costituzionale - l'esigenza
di verificare la conformità a Costituzione dell'anzidetta regola di
autonomia del processo, sotto diversi profili;
che un primo profilo di censura è dedotto con riguardo all'art.
3 della Costituzione, assumendosi in contrasto con il principio di
eguaglianza e con quello di ragionevolezza il fatto che la prova
venga a dipendere da una variabile casuale ed esterna al processo,
secondo il tempo di formazione del giudicato penale nel processo
separato e la conseguente possibilità di acquisizione della sentenza
irrevocabile ex art. 238-bis cod. proc. pen.;
che un secondo profilo concerne il contrasto con la delega
legislativa, la quale poteva, in difetto di criterio espresso,
giustificare originariamente la formulazione della norma impugnata,
ma rispetto alla quale la coerenza di quest'ultima norma è venuta
meno a seguito degli interventi normativi e della Corte
costituzionale sopra accennati; mentre permane, cogente, la prima
direttiva della legge n. 81 del 1987 che impone la massima
semplificazione nello svolgimento del processo;
che un terzo profilo è dedotto in relazione all'art. 97 della
Costituzione, risultando lesivo del principio del buon andamento
dell'amministrazione della giustizia il "costo" processuale e
organizzativo che deriva dalla ripetizione di una attività
istruttoria già svolta in diverso e anteriore processo; una
diseconomia, questa, di particolare rilievo se incidente sul giudice
specializzato minorile, non strutturato per affrontare processi di
particolare impegno quanto a raccolta delle prove in giudizio, e
comunque compromesso nelle sue ordinarie attività dall'anzidetta
ripetizione di istruttoria;
che, in conclusione, il tribunale rimettente formula il quesito
di costituzionalità, rispetto ai parametri sopra indicati, in quanto
la norma impugnata "non consente di rinviare o sospendere
motivatamente (e magari con garanzia di impugnazione) il processo
allorché la decisione in qualche modo dipenda da una questione
penale da risolvere in via incidentale mentre in altro processo la
medesima è oggetto di un accertamento in fase processuale più
avanzata. E, in ispecie, non lo consente al tribunale per i
minorenni, pure quando, non essendo l'imputato più minorenne, manca
la necessità di non ritardare il trattamento giudiziario
specialisticamente diretto al "recupero del minore deviante"";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che, attraverso la formulazione del quesito che si è
riportata sopra, il tribunale rimettente, come esattamente rilevato
dall'Avvocatura dello Stato, richiede a questa Corte una pronuncia
che reintroduca, nella disciplina processuale vigente, una
regolazione dei rapporti tra processi separati modellata sulla
falsariga di quella che, nel codice di rito previgente, riguardava le
questioni penali pregiudiziali a un procedimento penale (art. 18 cod.
proc. pen. abrogato) e che consentiva al giudice del processo
"pregiudicato" di rinviare (recte: sospendere) il processo sino alla
formazione del giudicato nel processo "pregiudicante";
che una disciplina così configurata supporrebbe, in primo luogo,
una relazione di pregiudizialità in senso proprio tra gli oggetti
dei due procedimenti, vale a dire un rapporto per cui l'uno
costituisca l'antefatto logico-giuridico dell'altro, mentre, come si
desume dalla stessa ordinanza di rinvio, la qualificazione di
dipendenza dell'uno dall'altro involge piuttosto un rapporto di
connessione dei procedimenti, data la contestazione del reato in
concorso tra minorenne e maggiorenni (art. 12, primo comma, lettera
a) cod. proc. pen.);
che, ferma restando la sicura ininfluenza di questa come di ogni
altra situazione di connessione sulla competenza del giudice
specializzato minorile, che è valore preminente rispetto
all'esigenza di trattazione cumulativa dei processi (sentenza n. 222
del 1983; art. 2, primo comma, direttiva numero 14) e art. 3, primo
comma, lettera a) della legge-delega n. 81 del 1987; art. 14, primo
comma, cod. proc. pen.), l'osservazione che precede delinea
l'infondatezza della censura riferita al parametro dell'art. 3 della
Costituzione, giacché la ipotizzata facoltà di sospensione del
giudizio che si trova in fase meno avanzata verrebbe essa a dipendere
da elementi casuali ed esterni al rapporto tra i processi, assegnando
al processo più celere una priorità logica e un connotato
pregiudicante che non avrebbero adeguata giustificazione;
che risulta quindi ragionevole, anche rispetto alle generali
finalità di speditezza del processo - le quali informano ogni
istituto processuale, trovando fondamento nel diritto dell'imputato
ad essere giudicato senza ritardi che non siano necessari, diritto
riconosciuto anche in campo internazionale -, la prevista latitudine
di cognizione del giudice, corollario della più ampia regola di
autonomia di ciascun processo e, specificamente, della
autosufficienza del processo penale minorile in ragione delle
peculiarità del relativo giudizio;
che pertanto la disposizione impugnata, pur se non riferibile a
uno specifico criterio direttivo della legge di delegazione, risulta
coerente con quest'ultima, per cui la censura riferita al contrasto
con gli artt. 76 e 77 della Costituzione non può trovare ingresso;
che, inoltre, neppure può assegnarsi alle modifiche legislative
del 1992 indicate dal rimettente una capacità di alterazione di quel
quadro sistematico, poiché esse si muovono nella direzione di un
incremento delle possibilità di utilizzazione, in un processo, di
elementi probatori acquisiti in altro processo, e dunque
presuppongono la persistente validità dell'opzione di trattazione
autonoma di ciascuna res iudicanda introducendo alcune varianti di
disciplina in funzione della non-dispersione di elementi di prova;
che, in particolare, la previsione dell'art. 238-bis cod. proc.
pen., in vista della cui applicazione il tribunale rimettente ha
sollevato il quesito di costituzionalità, lungi dall'assumere la
portata di statuizione idonea a risolvere ogni aspetto del thema
devoluto alla cognizione del giudice ricevente, si limita a regolare
il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato
giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale
utile alla decisione che non intacca il basilare principio, già
operante nel vigore dell'art. 18 del precedente codice, per cui ogni
giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle
prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di
tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva
dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante;
che, relativamente alla censura sollevata in relazione all'art.
97 della Costituzione, deve essere ribadito che il parametro invocato
non è riferibile all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel
suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che
costituiscono espressione di tale esercizio (ex plurimis sentenza n.
84 del 1996; ordinanza n. 18 del 1996);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma,
e 97 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte