Ordinanza n. 159/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40Codice di procedura civile
- art. 36Codice di procedura civile
- art. 40legge 374/1991
- art. 19legge 374/1991
- art. 36legge 374/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 40, commi sesto
e settimo del codice di procedura civile come modificato dall'art. 19
della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
pace) e dell'art. 36 stesso codice, promossi con ordinanze emesse il
23 ottobre 1998 dal giudice di pace di Ancona nel procedimento civile
vertente tra Rossi Giovanni e la Marche Impianti S.A.S., iscritta al
n. 913 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1999
e il 21 settembre 1999 dal giudice di pace di Osimo nel procedimento
civile vertente tra Pra Monego Marco e Liviabella Sara, iscritta al
n. 641 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a
decreto ingiuntivo, nel quale è stata proposta domanda
riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice
adito, il giudice di pace di Ancona, con ordinanza emessa il
23 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del novellato art. 40, settimo comma, del
codice di procedura civile, nella parte in cui, disciplinando la
connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra
di competenza del pretore o del tribunale, stabilisce la competenza
del giudice superiore a decidere dell'intera causa;
che, ad avviso del giudice a quo, il principio affermato
costantemente dalla Corte di cassazione - in forza del quale nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia proposta
domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del
giudice adìto, questi, stante la propria competenza funzionale e
inderogabile sull'opposizione, non può rimettere tutta la causa al
giudice superiore ma deve disporre la separazione delle cause e
rimettere al giudice competente per valore solo quella relativa alla
domanda riconvenzionale, trattenendo quella di opposizione - deve
essere riesaminato, tenuto conto delle modifiche introdotte
dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace) alla disciplina della connessione;
che tale disciplina, stabilendo in ogni caso di connessione
la competenza del giudice togato, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in
quanto la determinazione della competenza in base alla caratteristica
soggettiva del giudice, e quindi alla sua capacità e affidabilità,
produrrebbe una disparità di trattamento tra i giudici togati e i
giudici di pace, discriminando questi ultimi nell'esercizio della
medesima funzione giurisdizionale, e costituirebbe violazione del
principio costituzionale in base al quale i magistrati si distinguono
fra loro solo per diversità di funzioni;
che inoltre l'attribuzione della competenza per vis
attractiva al giudice togato consentirebbe alle parti di scegliere il
giudice, mediante la proposizione di altre domande artificiosamente
connesse alle cause di competenza del giudice di pace, con la
conseguente lesione del principio della precostituzione del giudice
naturale;
che, sulla base delle medesime considerazioni, il rimettente
ha sollevato per analogia identica questione di legittimità
costituzionale del sesto e del settimo comma dell'art. 40 dello
stesso codice, in relazione alle altre fattispecie di connessione di
cause per accessorietà, per garanzia, per accertamenti incidentali e
per compensazione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza
delle questioni;
che questione di legittimità costituzionale in parte analoga
è stata sollevata, con ordinanza emessa il 21 settembre 1999, dal
giudice di pace di Osimo, il quale censura, in riferimento agli
artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, gli
artt. 36 e 40, settimo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui, in presenza di domanda riconvenzionale proposta in sede
di opposizione davanti all'ufficio del giudice di pace che ha emesso
il decreto ingiuntivo, impongono la pronuncia - anche d'ufficio - di
connessione a favore del giudice superiore, nonostante la competenza
del giudice di pace a conoscere dell'opposizione;
che, in particolare, ad avviso del rimettente, sarebbero
compressi il diritto di azione e di difesa, in quanto, nell'ipotesi
di rimessione dell'intera causa al giudice superiore, la parte
opposta sarebbe obbligata in ogni caso a stare in giudizio con
l'assistenza di un difensore e non potrebbe invece stare in giudizio
personalmente, sia pure nei limiti di cui al primo e secondo comma
dell'art. 82 cod. proc. civ;
che, inoltre, sussisterebbe una violazione del principio del
giudice naturale precostituito per legge, il quale è chiaramente
individuato dall'art. 645 cod. proc. civ. nel giudice che ha emesso
il decreto, pur in presenza di situazioni, come la proposizione di
domande riconvenzionali, che potrebbero determinare spostamenti di
competenza;
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza delle questioni.
Considerato che può disporsi la riunione dei giudizi, in quanto
questi hanno ad oggetto analoghe questioni di legittimità
costituzionale;
che entrambi i rimettenti denunciano la illegittimità
costituzionale della disciplina della connessione, come novellata
dalla legge n. 374 del 1991, poiché in forza di essa si
determinerebbe sempre uno spostamento di competenza a favore del
giudice superiore, in violazione del principio della precostituzione
del giudice;
che il giudice di pace di Ancona ravvisa anche un contrasto
con l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, ed implicitamente
anche con l'art. 3, in quanto la norma in esame darebbe luogo ad una
disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, che
non sarebbero distinti per funzione ma per capacità o provenienza;
che il giudice di pace di Osimo ritiene invece sussistente la
violazione del diritto di azione e di difesa della parte opposta, la
quale, nell'ipotesi di rimessione dell'intera causa al giudice
superiore, sarebbe obbligata a stare in giudizio con l'assistenza di
un difensore e non potrebbe stare in giudizio personalmente, sia pure
nei limiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 82 cod. proc.
civ;
che le questioni appaiono manifestamente infondate ed in
parte manifestamente inammissibili;
che deve anzitutto escludersi la violazione dell'art. 25,
primo comma, della Costituzione, dedotta da entrambi i rimettenti, in
quanto, come costantemente affermato da questa Corte, il principio
della precostituzione del giudice è rispettato tutte le volte che
l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali
prefissati;
che la deroga agli ordinari criteri di determinazione della
competenza, introdotta dall'art. 40 cod. proc. civ. nelle ipotesi di
connessione di cause, costituisce anch'essa una regola generale
prestabilita, in forza della quale è consentito individuare
preventivamente l'organo giudicante competente a decidere delle
cause, quando fra le stesse ricorra un vincolo di connessione;
che appare altresì erroneo il richiamo all'art. 107, terzo
comma, Cost., poiché tale precetto inerisce esclusivamente allo
status dei magistrati e non può essere utilmente invocato per
argomentare le censure relative alle norme di ripartizione delle
competenze (ordinanze n. 122 del 1998, nn. 424 e 63 del 1997);
che circa la pretesa violazione del diritto di azione e di
difesa della parte opposta - la quale, a seguito della translatio
iudicii sarebbe tenuta a stare in giudizio con l'assistenza di un
difensore - è sufficiente il rilievo che, come risulta dagli atti,
la detta parte era già costituita innanzi al giudice di pace con
l'assistenza di un difensore, sì che la questione è del tutto priva
di concreta rilevanza e deve perciò dichiararsi manifestamente
inammissibile;
che, infine, devono dichiararsi manifestamente inammissibili
anche le ulteriori questioni sollevate dal giudice di pace di Ancona
"per analogia", in considerazione della assoluta estraneità al
giudizio a quo dei casi di connessione diversi dalla proposizione
della domanda riconvenzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 40, sesto e settimo comma, del
codice di procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Ancona;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal giudice di pace di Osimo;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 40, settimo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di
Ancona, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40, settimo comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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