Ordinanza n. 16/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 703Codice penale
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, prima
parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 21
gennaio 1957 del Pretore di Nola, emessa nel procedimento penale a
carico di Salvi Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara
Luigi e Montanino Biagio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 114 del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 46 del Registro
ordinanze 1957.
Premesso che, dinanzi alla Pretura di Nola (Sez. distaccata di
Palma Campania), nella udienza del 21 gennaio 1957 nel corso del
giudizio di opposizione a decreto penale emesso a carico di Salvi
Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara Luigi e
Montanino Biagio, imputati, il 1, 2, 3 di contravvenzione all'art. 57
T.U.L.P.S.; il 2, 3, 4, 5 di contravvenzione all'art. 703 Cod. pen.,
il Pretore, su incidente sollevato dal P. M., riteneva non
manifestamente infondata, nei riguardi dell'imputato Ferrara Luigi, non
comparso, la questione relativa alla legittimità costituzionale
dell'art. 510 Cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 27 della
Costituzione; e in conseguenza ordinava la sospensione del giudizio nei
confronti di tutti gli imputati e disponeva la trasmissione degli atti
a questa Corte; che, procedutosi alle notifiche prescritte dall'art. 23
legge 11 marzo 1953, n. 87, non vi è stata alcuna costituzione in
giudizio;
Considerato che il Pretore, nella motivazione della sua ordinanza,
si è riportato ai motivi già presi in esame e confutati nella
sentenza di questa Corte dell'8 marzo 1957, n. 46, con la quale fu
dichiarata, sia nei riguardi dell'art. 24, sia nei riguardi dell'art.
27 della Costituzione, infondata la questione relativa alla
legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen.;
che, d'altra parte, quando fu emanata l'ordinanza del Pretore, non
era stata ancora pubblicata la menzionata decisione di questa Corte, la
quale va confermata nei principi allora stabiliti, cosicché risulta
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dal Pretore di Nola nella surricordata ordinanza;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen., proposta con ordinanza
del 21 gennaio 1957 del Pretore di Nola (Sez. di Palma Campania) in
riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione e ordina che gli atti
siano restituiti al Pretore di Nola.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte