Ordinanza n. 16/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 314Codice penale
- art. 357Codice penale
- art. 358Codice penale
- art. 2r.d.l. 375/1936
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314,
357 e 358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e
delle persone incaricate di pubblico servizio), 1, 2 e 25 del R.D.L. 12
marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la
disciplina della funzione creditizia), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 dal Tribunale di Asti nel
procedimento penale a carico di Pignatelli Roberto, iscritta al n. 825
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 96 del 7 aprile 1982;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1981 dal Tribunale di Asti nel
procedimento penale a carico di Cane Giovanni, iscritta al n. 39 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il Tribunale di Asti ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen., 1 e
25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (dovendosi ritenere mero errore
materiale l'indicazione dell'art. 2 del R.D.L. n. 375 del 1936, fatta
nel dispositivo dell'ordinanza, in contrasto con quanto si evince dalla
motivazione), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;
Ritenuto che i giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica decisione,
in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure
sostanzialmente identiche, afferenti all'asserita diversità di
trattamento non giustificata, ai fini penali, fra i dipendenti delle
banche pubbliche e private;
Considerato che questioni analoghe sono state ritenute
inammissibili con la sentenza n. 205 del 1983, giacché sostanzialmente
rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali
applicabili agli istituti di credito, chiedendo a questa Corte scelte
che competono invece alla discrezionalità del legislatore;
Ritenuto che non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., 1 e
25 del R.D.L. 2 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del
risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, con le ordinanze
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte