Ordinanza n. 160/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18Statuto dei lavoratori
- art. 1legge 108/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma
quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108 promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Piccin Loris e
s.p.a. COGEI, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per decreto ingiuntivo,
promosso da Loris Piccin contro la COGEI s.p.a., al fine di ottenere
il pagamento della somma risarcitoria del danno per licenziamento
ingiustificato e dell'indennità sostituiva della reintegrazione nel
posto di lavoro prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, il Pretore di Milano, con ordinanza del 1 luglio
1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
disposizione citata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata
viola: a) l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del
principio di eguaglianza, in quanto sovverte senza giustificazione i
principi del diritto civile in materia di clausola penale, sia sotto
il profilo del principio di razionalità, apparendo esorbitante la
somma risarcitoria di venti mensilità attribuita in ogni caso al
lavoratore che dichiari di non volere la reintegrazione nel posto di
lavoro, indipendentemente dalla prova del danno effettivo e senza
possibilità di prova contraria; b) l'art. 24 della Costituzione
perché, "collegando la scelta del lavoratore alla semplice sentenza
di reintegrazione di primo grado, sembra precludere al datore di
lavoro la possibilità di proseguire il giudizio chiedendo e
ottenendo eventualmente la conferma del licenziamento con la riforma
della sentenza di prime cure "; c) l'art. 41 della Costituzione,
perché da essa la libertà di iniziativa economica privata "sembra
eccessivamente coartata";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 41, secondo comma,
della Costituzione., la questione è già stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 81 del 1992;
che l'accostamento all'istituto della clausola penale,
prospettato dall'odierna ordinanza di rimessione per sostenere la
natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva della reintegrazione
nel posto di lavoro, è ancor meno producente dell'accostamento
all'istituto delle dimissioni indennizzate proposto dalla precedente
ordinanza del Pretore di Varese, onde deve essere richiamata la
motivazione della sentenza citata nel senso che, non avendo
l'indennità in discorso funzione di ristoro di un danno, né di pena
privata, la disciplina della clausola penale non può fornire un
tertium comparationis ai fini dell'art. 3 della Costituzione;
che la norma denunciata non costituisce per se stessa un limite
del potere organizzativo dell'impresa, bensì presuppone il limite
stabilito dal primo comma (non impugnato) dell'art. 18 della legge n.
300 del 1970, concorrendo a determinare, secondo una valutazione
discrezionale del legislatore, le conseguenze dell'accertamento della
sua violazione, onde fuor di proposito è invocato l'art. 41, primo
comma, della Costituzione;
che palesemente priva di consistenza è la pretesa violazione
del diritto di difesa, atteso che la norma non può in alcun modo
essere interpretata come preclusiva del diritto del datore di lavoro
di impugnare la sentenza di primo grado e di pretendere, in caso di
conferma del licenziamento da parte del giudice di appello, la
restituzione delle somme risarcitorie pagate in base alla sentenza
riformata e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel
posto ulteriormente pretesa dal lavoratore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nel testo modificato
dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108
(Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Pretore di
Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte