Ordinanza n. 161/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 633Codice di procedura civile
- art. 634Codice di procedura civile
- art. 198Codice di procedura penale
- art. 3Licenziamenti individuali
- art. 24legge 604/1966
- art. 101legge 604/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) promosso
con ordinanza emessa il 31 dicembre 1979 dal pretore di Nardò nel
procedimento civile vertente tra, Trotta Antonio e Fidelpol -
Vigilanza, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il pretore di Nardò, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge n. 604/1966 in relazione agli artt. 3, 24, 101 e segg.
Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, stabilendo
che il licenziamento deve essere impugnato, sotto pena di decadenza,
con "qualsiasi atto scritto", nel termine di sessanta giorni dalla
relativa comunicazione, contiene una previsione di eccessiva
genericità, la quale conferisce al giudice poteri interpretativi
esorbitanti dalla sua funzione istituzionale, quale è delineata
dagli artt. 101 e segg. Cost.;
che, invero, nell'ambito di tale previsione, la scrittura non
potrebbe ritenersi richiesta né ad substantiam (difettando espresse
comminatorie di nullità per la mancata osservanza di tale forma) né
ad probationem (posto che la norma non fa menzione di tale esplicita
funzione);
che, di conseguenza, l'apprezzamento della corrispondenza del
caso di specie all'archetipo normativo finisce per essere legato a
criteri sproporzionatamente soggettivi: il che irrazionalmente si
discosta dalla sua maggiore precisione usata dal legislatore
allorché con la stessa legge n. 604/1966 ha stabilito (art. 2) che
il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore
sotto pena di inefficacia, ovvero con gli artt. 633 e 634 cod. proc.
civ. e con l'art. 198 cod. proc. pen. ha indicato chiaramente la
forma degli atti rispettivamente necessari per ottenere un decreto
ingiuntivo o per proporre una valida impugnazione nel rito penale;
che le esposte censure si palesano infondate prima facie;
che, in effetti, la norma impugnata ha inteso più che imporre
una forma vincolata per l'atto in questione, semplicemente
assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo
sull'osservanza del termine stabilito, come è reso palese anche
dalla prevista equivalenza dell'intervento dell'organizzazione
sindacale;
che proprio la genericità della previsione tende ad assicurare
idoneità all'impugnativa posta in essere non solo con documenti
sottoscritti dalla parte interessata ma anche con ogni altro scritto
a questa riferibile, con la condizione esplicitamente posta,
dell'idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare
il licenziamento;
che, pertanto, rispetto a siffatte proposizioni normative, il
giudice può utilizzare i consueti strumenti ermeneutici ed avvalersi
di poteri di valutazione ed apprezzamento non diversi da quelli che
valgono per la generalità dei casi soggetti alla sua cognizione,
stabilendo la norma chiaramente le modalità e la funzione dell'atto
di impugnazione del licenziamento;
che l'evenienza di diverse interpretazioni da parte di giudici
diversi, lungi dal costituire la conseguenza patologica dei termini
in cui la norma è formulata, è fisiologicamente connaturata al
nostro sistema giudiziario;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e segg. Cost., dal
Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte