Ordinanza n. 161/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36d.P.R. 382/1980
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 12legge 28/1980
citata
- art. 10legge 869/1982
- art. 25legge 463/1983
- art. 1legge 638/1983
- art. 1legge 29/1984
- art. 3legge 79/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"); 11- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 ("Copertura finanziaria dei decreti del
Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali
triennali relativi al personale civile dei Ministeri e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché
concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare
escluso dalla contrattazione"), convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6
("Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico
provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato
e per quello collegato, previsto dal D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432"); 1
del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 ("Adeguamento provvisorio
del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi
collegato"), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre
1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", promosso con
ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Romagnoli Emilio contro
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed altri, iscritta al
n. 698 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da un professore
universitario ordinario di ruolo (pervenuto alla classe finale di
stipendio anteriormente alla entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382) e diretto all'annullamento di un provvedimento di
recupero di somme indebitamente erogate nonché alla contestuale
applicazione del trattamento economico spettante ai dirigenti
generali dello Stato di livello A, anche nella ipotesi della opzione
del docente per il rapporto di lavoro a tempo definito, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 10 giugno 1987
(pervenuta a questa Corte il 5 novembre 1990), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in relazione
all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980 n. 28 (e così,
implicitamente, anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione),
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11- ter del decreto-legge 6
giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga" (art. 10 - recte art. 25, comma 10 - del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638; art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n.
3, convertito in legge 22 marzo 1984, n. 29; art. 1 della legge 17
aprile 1984, n. 79, e art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio
1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72; in parte qua);
che, ad avviso del giudice rimettente, il complesso delle norme
impugnate - essendosi discostato dal principio dell'"equiparazione"
fra le due categorie di impiegati pubblici, affermato da questa Corte
nella sentenza n. 219 del 1975, e non assicurando più ai professori
universitari di ruolo, che avevano già raggiunto il trattamento
economico relativo al parametro 825, in caso di opzione per il tempo
definito, un tetto retributivo corrispondente a quello dei dirigenti
generali dello Stato di livello A - determinerebbe la violazione sia
del principio della identica potenzialità di sviluppo di carriera e
del medesimo tetto retributivo, sia dell'obbligo per il legislatore
delegato di mantenere detta equiparazione "senza discriminazione tra
professori a tempo pieno e professori a tempo definito";
che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
né si è costituita la parte privata;
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
vengono sollevate sotto il profilo che le norme denunciate non
assicurerebbero il mantenimento della equiparazione retributiva (ai
dirigenti generali di livello A dello Stato) per quei professori che
già l'avessero conseguita al momento della entrata in vigore della
nuova disciplina, ma che, avendo optato per il regime del tempo
definito, si erano visti attribuire un diverso trattamento economico,
essendosi trasformata la differenza della misura dello stipendio in
assegno ad personam riassorbibile per effetto dell'ottavo comma
dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché delle successive
norme che della prima hanno costituito il naturale sviluppo nel
tempo;
che la medesima questione, proposta in riferimento al solo art.
76 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata (sent. n.
1019 del 1988);
che le stesse argomentazioni svolte da questa Corte nella citata
sentenza consentono di dichiarare la manifesta infondatezza delle
questioni ora sollevate in riferimento agli altri parametri
costituzionali invocati;
che, difatti, come è già stato ricordato, la legge delega n.
28 del 1980 aveva espressamente previsto che la disciplina di
attuazione, ai fini della conservazione del diritto alla
equiparazione, dovesse tener conto della differenziazione determinata
dalla diversità del regime di impegno di servizio prescelto (a tempo
pieno o a tempo definito);
che è, quindi, proprio la diversità del rapporto di servizio
che giustifica il differente trattamento economico, senza che ciò
configuri alcuna violazione né del principio di eguaglianza, né del
principio dell'equa retribuzione, rapportandosi questa appunto
all'impegno lavorativo prestato, né, per le stesse ragioni, del
principio del buon andamento;
che, peraltro, come già osservato dalla Corte nella richiamata
sentenza, l'interpretazione della norma (art. 36, ottavo comma, del
d.P.R. n. 382 del 1980) "conforme alla ratio cui essa si ispira e che
è quella di diversificare le modalità di equiparazione in senso
più favorevole per coloro che scelgano il tempo pieno", impone che
"colui, il quale.. .. .. già godeva del trattamento economico
corrispondente alla classe finale di stipendio, scelga dopo un
periodo di impegno a tempo definito.. .. .., il regime del tempo
pieno, acquista (o riacquista) il diritto all'equiparazione
completa.. .. .. alla pari di tutti gli altri docenti che prestino
servizio in tale regime";
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1
della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre
1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione
all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte