Ordinanza n. 161/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 918/1968
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 3legge 589/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto
comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze
creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio
e dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089
e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello
sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane
nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589,
promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1995 dal Pretore di Bari
nel procedimento civile vertente tra la Lucente s.p.a. e l'INPS,
iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra la
s.p.a. Lucente e l'INPS, il Pretore di Bari, adito ex art. 442 cod.
proc. civ., con ordinanza emessa il 26 luglio 1995, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma,
della legge n. 1089 del 1968 (recte: del decreto-legge 30 agosto
1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
concernente "Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio
di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato"), nonché della
legge n. 589 del 1971 (recte: del decreto-legge 5 luglio 1971, n.
429, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, concernente
"Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese
industriali ed artigiane nel Mezzogiorno");
che, a parere del giudice a quo la normativa denunciata, con il
riconoscere il diritto agli sgravi contributivi alle sole imprese
costituite successivamente alle date di riferimento indicate nelle
disposizioni impugnate (30 settembre 1968 e 31 dicembre 1970)
risulterebbe "ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di
imprese esercitanti la medesima attività e poste nello stesso
territorio", ponendosi altresì in contrasto con il principio della
libertà di impresa;
che in proposito il rimettente rileva che, avendo avuto anche le
aziende costituite in epoca anteriore ai suddetti termini di
riferimento la necessità di rinnovare il proprio personale a causa
di pensionamenti, dimissioni od altro, "la concessione dei benefici
degli sgravi incentivanti in favore delle imprese costituite
successivamente appare un privilegio ingiusto, in considerazione del
mancato confronto tra la situazione occupazionale precedente o
successiva, così come richiesto per le imprese già costituite alle
date di riferimento";
che, pertanto, sulla base di tali considerazioni, sembrerebbe
evidente la violazione dei principi di uguaglianza e della libertà
di impresa;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'INPS concludendo, in via principale, per
l'inammissibilità e, in via subordinata, per l'infondatezza della
questione;
che secondo tale difesa la questione sembrerebbe difettare della
necessaria rilevanza, atteso che, come emerge dalla stessa ordinanza
di rimessione, la domanda della s.p.a. Lucente è già stata respinta
con sentenza passata in giudicato. La stessa s.p.a. non avrebbe,
quindi, alcun titolo giuridico per dolersi del fatto che altre
imprese possono fruire, sulla base di disposizioni diverse, degli
sgravi ad essa legittimamente negati. Nel merito la questione sarebbe
infondata in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di considerare
che con la concessione degli sgravi incentivanti si è inteso
favorire l'incremento del numero degli occupati inteso nel senso
sostanziale di incremento dei posti di lavoro;
che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla
difesa dell'INPS, per la inammissibilità o l'infondatezza della
questione;
Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione,
con sentenza passata in giudicato il tribunale di Bari aveva negato
alla s.p.a. Lucente il diritto alla concessione degli sgravi previsti
dalle norme impugnate sul rilievo che la società ricorrente non
poteva essere considerata nuovo soggetto giuridico;
che appare perciò evidente, dato l'effetto preclusivo sul
dedotto e sul deducibile nascente dal giudicato, che la questione
sollevata risulta essere priva del necessario requisito della
pregiudizialità e della rilevanza nel giudizio a quo;
che, pertanto, in conformità al consolidato orientamento di
questa Corte (ex plurimis ordinanza n. 340 del 1995), la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie,
agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi
investimenti nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e
del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello
sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane
nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della
Costituzione, dal Pretore di Bari, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte