Ordinanza n. 162/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 963/1965
usata come parametro
citata
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e
d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca
marittima), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1972 dal
pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed
altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1972, il pretore di Pisa ha
proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett.
c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca
marittima), in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione, e dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, in
riferimento agli artt. 1, 2, 3 capoverso, 4 e 35, nonché 27, terzo
comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che la Corte, con sentenza n. 30 del 1972, ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. c e d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento
agli artt. 1, 4, 27 e 35 della Costituzione;
che, malgrado il richiamo integrativo agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, non si prospettano né sussistono motivi nuovi che
inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965,
n. 963 (disciplina della pesca marittima), proposte con ordinanza 9
febbraio 1972 del pretore di Pisa, e già dichiarate non fondate con la
sentenza n. 30 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte