Ordinanza n. 162/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento
penale a carico di D'Angelo Francesco Salvatore, iscritta al n. 728
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal Tribunale di
Benevento nel procedimento penale a carico di Giraldi Giovanna ed
altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia ed il
Tribunale di Benevento dubitano della legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,
rispettivamente:
a) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare
l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen.,
ciò che, secondo il primo di tali giudici, darebbe luogo a
violazione degli artt. 76 e 77 - in riferimento della direttiva n. 67
dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 - nonché degli artt.
25 e 101 della Costituzione.;
b) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato
o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in
sede di riesame di misure coercitive, ciò che comporterebbe, secondo
il Tribunale di Benevento, la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e
101 della Costituzione.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la prima
questione sia dichiarata non fondata e la seconda manifestamente
infondata;
Considerato che è opportuna la riunione dei predetti giudizi, in
quanto concernenti la medesima disposizione;
che la questione sub a), già dichiarata non fondata, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione., con la sentenza
n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del
1991, è stata dichiarata non fondata, con la sentenza n. 124 del
1992, anche in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione.;
che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili
nuovi;
che, di conseguenza, la questione con essa sollevata va
dichiarata manifestamente infondata;
che la questione sub b) è già stata dichiarata: non fondata, in
riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione., con la sentenza
n. 502 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3, 24, 27 e 97 della Costituzione., con l'ordinanza n. 516 del 1991;
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e
3 della Costituzione., con la sentenza n. 124 del 1992;
che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili
nuovi;
che, di conseguenza, anche tale questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare
l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen.,
sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della
Costituzione. dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Nicosia con ordinanza del 10 maggio 1991;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato
o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in
sede di riesame di misure coercitive, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione dal Tribunale di
Benevento con ordinanza del 16 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte