Ordinanza n. 163/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 1r.d.l. 375/1936
- art. 25r.d.l. 375/1936
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476
del codice penale in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo
1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la
disciplina della funzione creditizia) promosso con ordinanza emessa il
15 aprile 1983 dal G.I. del Tribunale di Torino nel procedimento penale
a carico di Musso Pier Carlo, iscritta al n. 538 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322
dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 15
aprile 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 314 e 476 cod. pen. in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l.
12 marzo 1936, n. 375
("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della
funzione creditizia"), in riferimento agli artt. 3 e 47 della
Costituzione;
considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno
alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della
dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che impone al giudice a
quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio termini e motivi della
questione; che, di conseguenza, in conformità della costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 6 e 7 del 1984,
n. 299 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per
difetto di motivazione della rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 cod. pen.,
sollevata, in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.
375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina
della funzione creditizia") e in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.,
con ordinanza 15 aprile 1983 del Tribunale di Torino.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte