Art. 476 c.p.Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

[1]Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[2]Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni. 91

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

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Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia: [...] d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Testo vigente dal 19 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art476 · fonte su Normattiva