Ordinanza n. 163/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 425/1984
usata come parametro
citata
- art. 3legge 425/1984
- art. 36legge 425/1984
- art. 3legge 27/1981
- art. 3legge 97/1979
- art. 9legge 97/1979
- art. 5legge 97/1979
- art. 2d.P.R. 1080/1970
- art. 10legge 1308/1961
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza
emessa il 14 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio sul ricorso proposto da Semprini Mario ed altro contro la
Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 24 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,
magistrati amministrativi, avevano richiesto il riconoscimento del
diritto alla speciale indennità prevista originariamente dall'art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati ordinari,
nonché il computo degli aumenti periodici spettanti ai soli
magistrati della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988, ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1,
primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con
riferimento agli artt. 24, 102 e 103, della Costituzione e b) della
medesima norma, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge
n. 27 del 1981 ed il complesso normativo composto dall'art. 9,
secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo
comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dall'art. 2, lett. d),
della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma,
della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari
la corresponsione della speciale indennità introdotta nel 1981 ed ai
magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici;
che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata vulnera i
parametri indicati, sotto il primo profilo, in quanto - avendo
introdotto un regime giuridico di erogazione dei benefici economici
difforme da quello indicato dalla consolidata giurisprudenza
amministrativa - sarebbe sostanzialmente volta a svalutare la
funzione giurisdizionale ed a vanificare il diritto ad agire in
giudizio;
che, circa la seconda prospettazione della censura, il Tribunale
amministrativo regionale osserva coma la norma in argomento abbia
creato un'ingiustificata disparità di trattamento economico tra i
magistrati con riguardo sia all'indennità speciale che agli scatti
di anzianità, così contraddicendo quel criterio di uniformità
retributiva delle categorie, viceversa sotteso alla legge stessa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 24 marzo
1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli
artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della ratio della
norma impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a costituire "l'indispensabile presupposto logico e
organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per
tutte le categorie dei magistrati";
che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n.
48 del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione - ed, in particolare, n. 23 del 1990, n.
520 del 1989, n. 1083 del 1988 e n. 97 del 1990 (concernente,
quest'ultima identica questione);
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati
argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico
dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che
agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte