Ordinanza n. 163/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale) e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura
penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Ghilleri Maria Loreta ed altro iscritta al n. 53
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Pontillo Gioacchino iscritta al n. 60 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di due distinti procedimenti penali,
entrambi concernenti reati di omicidio aggravato, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato - con
ordinanza in data 22 novembre 1991, (r.o. n. 53 del 1992), in
riferimento al solo art. 3 della Costituzione, e con ordinanza in
data 29 novembre 1991 (r.o. n. 60 del 1992), anche agli artt. 24, 25,
primo comma e 101 - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, punto 53, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81,
nonché degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura
penale;
che, in entrambi gli atti di rimessione, le norme impugnate
vengono censurate, nella parte in cui non prevedendo che - a seguito
della sentenza di questa Corte n. 176 del 1991 - possano essere
definiti con giudizio abbreviato anche i processi per reati punibili
con la pena dell'ergastolo, si porrebbero in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, sia perché l'ammissibilità del rito verrebbe
irragionevolmente a dipendere dalla possibilità di applicare la
relativa riduzione di pena che non ne costituisce connotato
essenziale, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento che si
determinerebbe rispetto a reati di pari gravità e di altrettanto
allarme sociale per i quali il giudizio abbreviato è invece
ammissibile;
che le predette norme, peraltro, nella parte in cui non
ammettono al giudizio abbreviato gli imputati di reati punibili con
la pena edittale dell'ergastolo, ma che in concreto (per una diversa
qualificazione giuridica del fatto, per esclusione di un'aggravante,
o per concessione di un'attenuante) potrebbero essere condannati ad
una pena detentiva temporanea, violerebbero:
a) l'art. 3 della Costituzione:
- per la disparità di trattamento che si verrebbe
ingiustificatamentea creare rispetto a quei reati non punibili con
l'ergastolo e quindi ammessi al rito abbreviato e alla riduzione
della pena, ma che, di fatto, potrebbero risultare puniti con una
pena anche superiore a quella concretamente irrogata per i primi;
- in quanto l'ammissibilità del rito verrebbe esclusivamente ed
insindacabilmente a dipendere dalla configurazione del reato fornita
dal pubblico ministero all'atto della formulazione
dell'imputazione, con evidente sperequazione rispetto a quegli
imputati che, pur avendo commesso lo stesso tipo di reato, sono
tratti a giudizio senza contestazione dell'aggravante che ha effetti
preclusivi del rito speciale;
- ancora, per l'ingiustificata disparità di trattamento che si
determinerebbe tra accusa e difesa, dal momento che, mentre le
ragioni di quest'ultima sarebbero sempre e comunque sottoposte al
vaglio del giudice, quelle del pubblico ministero non
consentirebbero, nella specie, alcuna verifica;
b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto, rappresentando la
richiesta di giudizio abbreviato un vero e proprio diritto
soggettivo, l'impossibilità di ricorrere a tale rito finirebbe per
privare l'imputato di un'importante opzione difensiva;
c) l'art. 25, primo comma, della Costituzione, giacché i
predetti imputati verrebbero sottratti al giudice dell'udienza
preliminare e, cioè, al loro giudice naturale, qualora il pubblico
ministero decida, mediante la contestazione del reato, di evitare che
il processo sia definito con il giudizio abbreviato;
d) l'art. 101 secondo comma, della Costituzione, in quanto
consentirebbero al pubblico ministero - attraverso la contestazione
del reato - di imporre un preciso rito processuale ed una
determinazione sanzionatoria (che impedisce la riduzione di pena),
così sconfinando nell'attività decisoria esclusivamente riservata
al giudice;
che nel giudizio promosso con l'ordinanza di rinvio in data 29
novembre 1991 è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la identità e
analogia delle questioni sollevate;
che l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili
con la pena dell'ergastolo, non è in sé irragionevole, né
l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli
punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi,
determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli
altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee;
che, peraltro, l'ammissibilità del giudizio abbreviato,
risultando inscindibilmente collegata alla possibilità di ottenere
la riduzione della pena (sentt. nn. 277 del 1990, 176 del 1991 e 92
del 1992), non appare irragionevolmente esclusa per quei reati per i
quali tale riduzione non sia possibile;
che, pertanto, la questione sotto tali profili, va dichiarata
manifestamente infondata;
che, per quanto attiene alle censure rivolte alle norme
impugnate nella parte in cui farebbero dipendere l'ammissibilità del
rito e la conseguente riduzione di pena dall'applicabilità in
"astratto", e non in "concreto", della pena dell'ergastolo - e,
quindi, dalla configurazione del reato fornita dal pubblico ministero
all'atto della formulazione dell'imputazione, piuttosto che dalla
successiva qualificazione giuridica del fatto ritenuta dal giudice,
che potrebbe, in ipotesi, risultare diversa e quindi non preclusiva
del rito - va rilevato che la questione è sollevata ritenendosi
possibile l'attribuzione al giudice per le indagini preliminari, in
sede di verifica dell'ammissibilità di detto rito, di un potere di
apprezzamento dei fatti materiali dai quali può emergere una diversa
qualificazione giuridica della fattispecie criminosa;
che l'attribuzione di siffatto potere non è configurabile in
quanto, nella predetta sede, il potere proprio del giudice per le
indagini preliminari è solo quello di verificare - sempre che ne
sussistano i presupposti, vale a dire che non si tratti di reato
punibile in astratto con l'ergastolo, che vi sia la richiesta
dell'imputato e il consenso del pubblico ministero - la decidibilità
allo stato degli atti, mentre, avendo questa Corte ritenuto (sentt.
nn. 23 del 1992 e 81 del 1991) che, attese le conseguenze che sul piano sostanziale possono derivare dalla rituale richiesta di giudizio
abbreviato, la valutazione definitiva in ordine ad essa spetta al
giudice del dibattimento, il che comporta, ovviamente, anche il
potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano il
beneficio della riduzione della pena;
che questa possibilità esclude le lamentate violazioni degli
artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, in quanto il beneficio
della riduzione di pena non dipende dalla valutazione del pubblico
ministero, come sostenuto dai giudici remittenti, bensì dalla
successiva verifica del giudice del dibattimento;
che pertanto la questione, anche sotto tale profilo, va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale,
sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 25 primo comma, e 101 della
Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte