Ordinanza n. 164/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1977 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 865/1971
- art. 11legge 865/1971
- art. 16legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 14legge 10/1977
- art. 16legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma
primo, 16, comma terzo e quinto, 13, ultimo comma, della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità,
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167, e 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa
per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo
1974 dal TAR per la Puglia, nel procedimento vertente tra Annicchiarico
Maria ed altra ed il Comune di Grottaglie, iscritta al n. 194 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 13 marzo 1974 il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato - in riferimento
agli artt. 24 e 113 Cost. - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, ultimo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante
norme sull'edizia residenziale pubblica), il quale prevede che, in
detta materia, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di
pubblica utilità, di occupazione temporanea e di urgenza e di
espropriazione, impugnati innanzi all'organo giurisdizionale
amministrativo, "può essere sospesa nei soli casi di errore grave ed
evidente nella individuazione degli immobili ovvero delle persone dei
proprietari";
che con la stessa ordinanza è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale della già citata legge n. 865 del 1971, relativamente
all'art. 16, terzo e quinto comma (che fissa i criteri per la
determinazione dell'indennità della espropriazione disposta ai sensi
della legge predetta) e all'art. 11, primo comma, nella parte in cui
richiama i criteri stabiliti dal successivo art. 16, per la
determinazione in via provvisoria da parte del Presidente della Giunta
regionale, dell'indennità da corrispondere all'espropriando;
Considerato che l'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre
1971, n. 865, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da
questa Corte con la sentenza n. 284 del 1974;
che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge
28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli,
il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello dell'art. 16
(primi quattro commi) della legge n. 865 del 1971 introducendo nuovi
criteri di determinazione dell'indennità di esproprio;
che il quinto comma dell'art. 16 e l'art. 11 della legge n. 865 del
1971 non sono stati impugnati autonomamente ma in relazione al terzo
comma del predetto art. 16;
che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di
espropriazione in corso se l'indennità non è stata ancora
definitivamente accertata (art. 19);
che, pertanto, si rende necessario, in relazione alla questione
avente ad oggetto gli artt. 11, primo comma, e 16, terzo e quinto
comma, della già citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, che il giudice
a quo accerti se persista la rilevanza medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 22
ottobre 1971, n. 865, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con la sentenza n. 284 del 27 dicembre 1974;
b) ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia per un nuovo esame della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma,
16, terzo e quinto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte