Ordinanza n. 165/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 967/1969
- art. 1legge 1054/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità
mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al
personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054
("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi
d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile
dell'Amministrazione penitenziaria"), promosso con ordinanza emessa il
6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto sul ricorso di Professione
Rizzieri ed altri contro Comune di Vicenza, iscritta al n. 766 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 342 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22
dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità
mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al
personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054
("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi
d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile
dell'Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e
97 della Costituzione;
ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il
contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità
prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con
qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata
con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con
ordinanze nn. 18 e 54 del 1984;
che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da
indurre la Corte ad una diversa decisione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme
per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto
dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione
penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970,
n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per
servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale
dell'Amministrazione penitenziaria"), sollevata con ordinanza 6 ottobre
1982 dal TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte