Ordinanza n. 165/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44legge 526/1982
- art. 56legge 526/1982
usata come parametro
- art. 40legge 119/1981
citata
- art. 8legge 526/1982
- art. 78legge 526/1982
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 56 della
legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: "Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia", promossi con ricorsi delle Province Autonome
di Trento e Bolzano, ambedue notificati il 10 settembre 1982, e
depositati il 17 successivo e rispettivamente iscritti ai nn. 40 e 41
del Registro ricorsi 1982;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che
l'art. 44 della l. n. 526 del 1982, con l'introdurre mediante il
primo comma l'obbligo per le Province di versare i propri fondi agli
altri Enti ivi previsti mediante ordine di trasferimento dei propri
conti correnti o contributi speciali presso le tesorerie dello Stato
agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti e
con il prevedere mediante il secondo comma l'emanazione da parte del
Ministero del Tesoro di norme relative alle modalità di attuazione
del comma precedente, violi gli artt. 8, n. 1, e 16 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;
che tale illegittimità viene in parte dedotta (illegittimità
derivata) dall'asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle
Province ad opera dell'art. 40 della l. 19 marzo 1981, n. 119,
costituente il presupposto - là dove obbliga a tenere i fondi
provinciali in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato della
norma impugnata nel presente giudizio, e in parte viene riferita
(legittimità propria) alla pretesa lesione dell'autonomia
organizzativa delle province;
che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art. 56
della l. n. 526 del 1982, col prevedere la spettanza al CIPE
dell'approvazione di interventi sull'agricoltura e nelle
infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali,
di competenza delle Province autonome, violi gli artt. 78, 8, n. 13,
17, 21 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 e le relative norme di
attuazione approvate con DD.PP.RR. 1 gennaio 1973, n. 690, 22 marzo
1974 n. 381 e 22 marzo 1974 n. 279, che riconoscono particolari
garanzie di autonomia finanziaria alle province, nonché l'autonomia
delle stesse in ordine alla tutela del patrimonio storico, artistico
e popolare, e in ordine alla urbanistica e alla agricoltura;
che l'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita per il
Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza dei
ricorsi.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernono
questioni identiche o connesse;
che con la sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha respinto la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della l. n. 119
del 1981 in parte qua per prospettata lesione anche dell'autonomia
finanziaria delle Province di Trento e di Bolzano - richiamandosi
alla "stretta connessione" della disciplina del credito, di spettanza
statale, "ad un interesse che travalica l'ambito regionale
coinvolgendo l'intera comunità nazionale" ed al conseguente
necessario equilibrio tra il flusso delle risorse prelevate e quello
delle spese erogate";
che, per altro verso, la potestà legislativa e amministrativa,
e quindi la autonomia organizzativa, delle province in tema di
ordinamento degli uffici, e così di bilancio e contabilità, sono
legittimamente limitate da un interesse come quello sopra indicato;
che, pertanto - tenuto conto, relativamente alla dedotta
illegittimità "propria" della norma impugnata, del carattere
conseguenziale e applicativo di questa rispetto all'imposizione
dell'obbligo non ritenuta illegittima da questa Corte con la sentenza
n. 162 del 1982 in ragione dell'interesse come sopra indicato - il
princìpio enunciato con la detta sentenza n. 162 del 1982 ben può
riferirsi all'intera censura mossa nei confronti dell'art. 44 legge
n. 526 del 1982;
che l'invocato art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige in
quanto prevede che la determinazione della quota del gettito
dell'imposta generale sull'entrata relativa al territorio regionale e
delle tasse ed imposte sugli affari non indicati negli artt. 70, 75,
76 e 77 dello Statuto al netto delle quote attribuite dalle leggi
vigenti alla provincia e ad altri enti "sarà stabilita annualmente
d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale" e
"tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del
territorio, anche della spesa per gli interventi generali dello Stato
disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi
settori di competenza della provincia" - postula, ai fini della
impugnazione per violazione di esso di una legge statale, che la
Provincia autonoma non si limiti a lamentare una puntuale previsione
di spesa da parte della detta legge, anche se concernente settori di
competenza provinciale, ma deduca altresì che il previsto
finanziamento sia operato mediante l'impiego del gettito dei tributi
ai quali si riferisce l'art. 78 o abbia altrimenti pregiudicato in
modo specifico l'aspetto di autonomia finanziaria come sopra da tale
norma statutaria garantito (cfr. sentenza n. 356 del 1985);
che nemmeno nel caso dell'impugnato art. 56, legge n. 526 del
1982, come già in quello affrontato dalla sentenza n. 356 del 1985
ora citata, la questione risulta dedotta in tali termini;
che gli ulteriori parametri invocati sono tutti funzionalmente
collegati - nelle stesse censure delle ricorrenti - all'art. 78 dello
Statuto speciale;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di
ambedue le questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto
Adige, sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province
autonome di Trento e Bolzano;
2) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
riferimento agli artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige, ed alle relative norme di attuazione approvate
con i decreti presidenziali nn. 690/73, 381/74 e 279/74, sollevate,
con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte