Art. 8
Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 16
- 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto ((, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva));
- 2)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 16
- 3)tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4)usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 16
- 5)((governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori));
- 6)tutela del paesaggio;
- 7)usi civici;
- 8)ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- 9)artigianato;
- 10)edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 16
- 11)porti lacuali;
- 12)fiere e mercati;
- 13)opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
- 14)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 15)caccia e pesca;
- 16)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17)((viabilita', acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale));
- 18)comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19)((assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti));
- 20)turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21)agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22)espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24)opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria ((; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico));
- 25)assistenza e beneficenza pubblica;
- 26)scuola materna;
- 27)assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 16
- 28)edilizia scolastica;
- 29)addestramento e formazione professionale.
- 29-bis)((tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;))
- 29-ter)((commercio)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva