Ordinanza n. 165/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice
penale, promossi con ordinanze emesse il 9 febbraio 1996 dal pretore
di Verbania - sezione distaccata di Domodossola - nel procedimento
penale a carico di Maffei Guerrino Settimo ed altri, iscritta al n.
1196 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1996 ed il 13 novembre 1996 dalla Corte d'appello di Messina nel
procedimento penale a carico di Finocchiaro Domenico ed altro,
iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Maffei
Guerrino, Colombo Pierluigi e Dapoto Nicola, imputati della
contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale, perché colti
in possesso, non giustificato, di attrezzi atti a forzare serrature,
il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della disposizione in esame per contrasto con gli artt. 3 e 27 della
Costituzione;
che il pretore di Verbania - sezione distaccata di Domodossola -
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 707 del codice penale, nella parte in cui prevede la pena
minima edittale di mesi sei di arresto, anziché quella generale di
cui all'art. 25 dello stesso codice (giorni cinque);
che con una previsione generale, valida qualora specificatamente
non derogata, l'art. 25 del codice penale stabilisce che la pena
dell'arresto ha una soglia minima di cinque giorni, e l'art. 708, che
ha in comune con la incriminazione de qua il presupposto soggettivo,
statuisce che il minimo non superi la pena di tre mesi di arresto;
che il furto semplice viene punito con un minimo di quindici
giorni di pena detentiva di fatto applicata, attraverso il giudizio
di equivalenza fra le circostanze di reato, anche quando sia stato
ipotizzato un furto aggravato ai sensi dell'art. 625 dello stesso
codice;
che, pertanto, conseguirebbe un trattamento più severo per
coloro che pongono in essere quei semplici atti preparatori, in
quanto tali non punibili, ma sottoposti a sanzione dall'art. 707 in
considerazione dei soli precedenti penali dell'imputato;
che si tratterebbe, certo, di una sanzione detentiva più grave
di quella normalmente irrogabile nel caso dell'esecuzione di un furto
semplice (quand'anche commesso mediante l'uso di piccole pinze, o
strumenti analoghi, o con l'asportazione della piastra magnetica
applicata agli oggetti esposti sui banchi dei grandi magazzini);
che il possesso anche di un unico attrezzo, in sé non
significativo di alcuna particolare pericolosità del soggetto,
sarebbe sottoposto a una sanzione sproporzionata, tale da vanificare
la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 341 del 1994, ove si
riferisce l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, pure alla fase
cognitiva del processo);
che nel corso di un altro procedimento penale la Corte di appello
di Messina ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, identica questione di legittimità costituzionale
dell'art. 707 del codice penale;
che, ad avviso del collegio rimettente, la disposizione
denunciata riserverebbe un trattamento sanzionatorio minimo, per un
reato contravvenzionale di mero pericolo, più grave di quello
stabilito per il delitto di furto consumato (ove è prevista una pena
minima di 15 giorni di reclusione), con lesione dei principi di
uguaglianza e ragionevolezza, nonché con violazione del principio
della finalità rieducativa della pena stabilito dall'art. 27 della
Costituzione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la non
fondatezza;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 707 del codice penale, nella parte in cui prevede la pena
minima edittale di mesi sei di arresto, anziché quella generale di
cui all'art. 25 dello stesso codice (giorni cinque), addirittura più
grave della pena stabilita per il furto consumato (e, in concorso di
circostanza attenuante, anche del reato di furto aggravato),
sollevata dai giudici a quibus in relazione agli artt. 3, primo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, ha già formato oggetto
di pronuncia di non fondatezza da parte di questa Corte con la
sentenza n. 370 del 1996;
che rientra nella discrezionalità del legislatore la
determinazione della quantità o qualità della sanzione, purché si
osservi il limite della ragionevolezza, non violata, nel caso di
specie, per la diversità delle situazioni comparate;
che, pertanto, riuniti i giudizi, la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice
penale, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
dal pretore di Verbania - sezione distaccata di Domodossola - e dalla
Corte d'appello di Messina, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte