Ordinanza n. 166/1977
Altra decisione · depositata il 29/12/1977 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 16legge 10/1977
- art. 14legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma
terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,
n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con
ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal tribunale di Firenze, nel
procedimento civile vertente tra Fallimento Ballerini Alfonso, Casadei
Rina Rosa e Nucci Nilo, nonché Ballerini Rolando, chiamato in causa,
iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974.
Visto l'atto di costituzione di Nucci Nilo, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Aldo Sandulli e Pompeo Magno, per Nucci ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 4 giugno 1973 il tribunale di Firenze ha
sollevato in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art.16, terzo comma,
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale
pubblica), il quale fissa i criteri per la determinazione
dell'indennità per le espropriazioni autorizzate ai sensi della
predetta legge n. 865 del 1971;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio di
scioglimento di una comunione di proprietà nel quale era sorta la
necessità di accertare il valore del bene oggetto di controversia
secondo i criteri fissati dal citato art. 16;
considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10
(recante norme per la edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha
sostituito, con un nuovo testo, quello della disposizione denunziata,
introducendo nuovi criteri di determinazione dell'indennità di
espropriazione;
che secondo la difesa di Nucci Nilo questo mutamento della
situazione normativa non inciderebbe sulla rilevanza della questione
poiché nel giudizio a quo il valore del bene controverso dovrebbe
essere accertato con riferimento al 1972 e, cioè, ad una data
anteriore a quella della entrata in vigore della nuova disciplina;
che, peraltro, la verifica dell'esattezza di tale assunto
riguardante l'identificazione della norma applicabile al rapporto
controverso, rientra nell'esclusiva competenza del giudice a quo;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al detto
giudice perché rinnovi l'esame della rilevanza della questione
prospettata con l'ordinanza in epigrafe alla stregua della mutata
situazione di diritto determinatasi con l'entrata in vigore della già
citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte