Ordinanza n. 166/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2Codice penale
- art. 45legge 907/1942
- art. 20legge 907/1942
- art. 20legge 27/1951
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45 e
seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni
contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e dell'art. 20 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, promossi con tre ordinanze emesse il 1 dicembre
1975 dal tribunale di Ascoli Piceno nei procedimenti penali a carico di
Panella Umberto, Melega Giuseppe e Donno Antonio rispettivamente
iscritte ai nn. 270, 271 e 272 del registro ordinanze 1977 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in
epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20
della legge 7 febbraio 1929, n. 4, in riferimento rispettivamente agli
artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della
Costituzione.
Considerato che la prima questione, relativa alla legittimità
costituzionale dei monopoli tabacchi, è stata dichiarata non fondata
dalla sentenza n. 209/1976 e che la seconda questione, relativa alla
cd. ultrattività delle norme penali finanziarie è stata dichiarata
non fondata dalle sentenze nn. 164/1974 e 6/1978 e manifestamente
infondata dalle ordinanze nn. 279/1974; 43, 89, 182 e 245/1975; 62 e
231/ 1976; 134 e 158/1977.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n.
907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal
tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento
rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice
penale e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
-ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte