Ordinanza n. 166/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
usata come parametro
citata
- art. 183legge 103/1975
- art. 3d.l. 807/1984
- art. 4d.l. 807/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva), promossi con ordinanze emesse il 24 settembre 1985 dal
Tribunale di Prato, il 14 marzo 1986 e il 24 ottobre 1985 dal Pretore
di Mezzolombardo, il 15 giugno 1986 dal Pretore di Torino, il 13
giugno 1986 dal Tribunale di Macerata, il 25 e il 24 ottobre 1985 dal
Pretore di Pontecorvo (n. 3 ordd.), l'11 luglio 1986 dal Pretore di
Ancona (n. 3 ordd.), iscritte ai nn. 5, 532, 533, 537, 672, 744, 745,
746, 800, 801 e 802 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 47, 56 e 60, prima serie
speciale, dell'anno 1986 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto:
che, con le ordinanze indicate in epigrafe i Tribunali di Prato
e Macerata ed i Pretori di Torino, Mezzolombardo, Pontecorvo e Ancona
denunciano l'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo
sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
che tutti i Pretori denunciano, inoltre, l'art. 183 del medesimo
d.P.R. - nel testo sostituito col citato art. 45
l. n. 103 del 1975 - ed i primi due di essi anche l'art. 334 stesso
d.P.R.;
che tutti i giudici a quibus - salvo il Pretore di Torino -
prospettano la violazione dell'art. 3 della Costituzione assumendo
che le predette disposizioni contrastino col principio di eguaglianza
in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza
concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole
potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa
Corte) nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o
autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere
in ambito locale: e ciò, nonostante quest'ultima sia attività di
gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe
conseguentemente essere ritenuto più grave;
che il Tribunale di Prato propone la medesima censura anche in
riferimento all'art. 21 Cost.;
che il Pretore di Torino denuncia le medesime disposizioni in
quanto assoggettano a concessione e autorizzazione - la cui mancanza
è penalmente sanzionata dal citato art. 195 - l'installazione e
l'esercizio di impianti di telecomunicazione, assumendo che darebbe
luogo ad irragionevole disparità di trattamento la circostanza che,
per i soli impianti di radiodiffusione circolare già in funzione
alla data del 1° ottobre 1984, gli artt. 3 e 4 del d.l. 6 dicembre
1984, n. 807 - convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio
1985, n. 10 - consentano, invece, l'esercizio sulla base della mera
comunicazione di determinati dati ed elementi afferenti all'impianto
e ricolleghino alla sua presentazione in termini la non punibilità
per i reati di cui all'art. 195 d.P.R. cit. commessi anteriormente
alla data di entrata in vigore del d.l. n. 807 del 1984;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
tutti i predetti giudizi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Torino, e la
manifesta infondatezza di tutte le altre;
Considerato:
che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Pretore di Mezzolombardo (r.o. 532 e 533/86) è motivata
esclusivamente per relationem;
che quella prospettata dal Tribunale di Prato è, in punto di
non manifesta infondatezza, motivata solo in riferimento all'art. 3
Cost., mentre manca il benché minimo accenno alle ragioni che
sorreggerebbero il contrasto, meramente enunciato, con l'art. 21
Cost.;
che l'ordinanza del Pretore di Torino non fornisce precisazioni
circa la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, ed in
particolare su quale tipo di impianto di telecomunicazioni si tratti,
sicché l'incertezza in ordine ad una delle due situazioni da porre a
raffronto impedisce la proposta valutazione alla stregua del
principio di eguaglianza;
che pertanto le predette questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili;
che la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai
Tribunali di Prato e Macerata e dai Pretori di Pontecorvo e Ancona è
stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 237 del 1984, in
base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene
invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,
assumendo la situazione anomala e, ci si augura, temporanea
determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del
1976 di questa Corte come metro di legittimità della regola
generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione
e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla
concessione o all'autorizzazione governativa";
che la medesima questione è stata poi dichiarata manifestamente
infondata con le ordd. nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986 e 53 del
1987;
che, non essendo state prospettate argomentazioni o profili
nuovi, anche la questione sollevata dai predetti giudici va
dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento
all'art. 3 Cost. dai Pretori di Mezzolombardo e Torino con le
ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 532, 533, 537/1986);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156
del 1973 - nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del
1975 - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. dal Tribunale di
Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 5/1986);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dei citati artt. 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973,
nonché del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate in
riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di
Pontecorvo e Ancona e dai Tribunali di Prato e Macerata con le
ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 744, 745, 746, 800, 801,
802/1986; 5, 672/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte