Ordinanza n. 166/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 629/1994
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 4legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1994 dal Pretore di
Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico
di Enrico Rolle ed altri, iscritta al n. 74 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con
ordinanza emessa il 24 dicembre 1994 nel corso di un procedimento
penale per il reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge
10 maggio 1976, n. 319, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 16
novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), ritenendo che questa disposizione comporterebbe
la sostanziale depenalizzazione degli scarichi che superano i limiti
di accettabilità previsti dalle tabelle della legge (con la residua
rilevanza penale, sanzionata con la sola ammenda, della condotta di
chi supera la soglia di inquinamento fissata al 20% dei valori
tabellari);
che viene denunciato il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra le
diverse ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976,
giacché resterebbero punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda
le violazioni meno gravi, mentre sarebbe sostanzialmente
depenalizzato il superamento dei limiti tabellari da parte di uno
scarico produttivo, sanzionato solo in caso di superamento di una
determinata soglia di inquinamento;
che sarebbero violati anche gli artt. 10 e 11 della
Costituzione, per il contrasto con le più rigorose direttive
comunitarie;
che la norma denunciata, in quanto introdotta e reiterata con un
decreto-legge, si porrebbe in contrasto con il principio di riserva
di legge in materia penale in violazione degli artt. 25 e 77 della
Costituzione;
che, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, non sarebbe
salvaguardato il diritto alla salute, configurato come diritto
all'ambiente salubre;
che la questione di legittimità costituzionale sarebbe
rilevante nel processo principale, giacché applicando la norma
denunciata la condotta degli imputati non avrebbe più rilevanza
penale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della
questione;
Considerato che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è
stato convertito in legge entro il termine previsto dall'art. 77
della Costituzione (si veda il comunicato relativo alla mancata
conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie
generale, del 16 gennaio 1995);
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che il
decreto-legge n. 629 del 1994 non contiene il denunciato art. 4,
secondo comma, né altra disposizione con il contenuto normativo
descritto dal giudice rimettente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del
decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione, dal Pretore di
Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte