Ordinanza n. 166/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 249/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5
agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza
per i consulenti del lavoro) promosso con ordinanza emessa il 27
ottobre 1995 dal pretore di Messina nel procedimento civile vertente
tra Angelo Scaramozzino e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i consulenti del lavoro iscritta al n. 202 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Angelo Scaramozzino nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto:
che nel corso di un giudizio proposto da Angelo Scaramozzino nei
confronti dell'ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza per
i consulenti del lavoro) per ottenere la pensione di inabilità, il
pretore di Messina ha sollevato, con ordinanza del 27 ottobre 1995,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5
agosto 1991, n. 249, nella parte in cui dispone che "il rapporto
assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico
diretto a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo
alla maturazione di pensione di inabilità o di invalidità";
che, a giudizio del rimettente, tale norma si pone in contrasto
con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia perché introduce una
ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di tutti
coloro che, beneficiando di altre forme di previdenza, non soffrono
una simile incompatibilità, sia perché lede il diritto dei
lavoratori in questione ad una adeguata tutela previdenziale;
che, avendo il ricorrente maturato i requisiti assicurativi per
godere della pensione di inabilità, la norma impugnata appare
sorretta esclusivamente da esigenze economiche, che, tuttavia, non
possono spingersi sino al punto da sopprimere del tutto il diritto di
beneficiare di adeguate prestazioni assistenziali da assicurare a chi
versa in stato di totale incapacità ad ogni attività lavorativa;
che, secondo il giudice rimettente, l'incompatibilità colpisce
trattamenti assicurativi, a carico di istituti diversi, aventi natura
giuridica e finalità del tutto differenti, perfino nell'ipotesi
teorica in cui, a seguito del cumulo, non sia raggiunto un importo
pari al minimo garantito, a differenza di quanto prevede la legge n.
1338 del 1962 che esclude il trattamento di pensione di invalidità
INPS solo per coloro che, percependo altra pensione a carico
dell'assicurazione obbligatoria o di altre forme di previdenza
sostitutiva, per l'effetto del cumulo, vengano a percepire un importo
superiore al minimo garantito;
che sotto quest'ultimo aspetto, secondo il giudice a quo, la
norma impugnata introduce anche una ingiustificata disparità di
trattamento nei confronti di tutti coloro che beneficiano di altre
forme di previdenza sostitutiva quali, ad esempio, quelle a carico
della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali;
che nel giudizio davanti a questa Corte costituzionale le parti
non si sono costituite, mentre sono state depositate note difensive -
fuori termine - da parte di Angelo Scaramozzino;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, la
manifesta infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza del pretore di Messina appare per più
versi carente difettando in essa l'indicazione precisa di circostanze
di fatto, da cui si possa desumere la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata;
che, in particolare, l'ordinanza non precisa se al momento della
domanda di pensione di invalidità il ricorrente avesse o meno
raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, non potendo
avere, nel primo caso, l'incapacità lavorativa, anche totale, alcun
rilievo ai fini di una autonoma prestazione previdenziale;
che, inoltre, l'ordinanza non precisa se il ricorrente,
percependo altra pensione a carico di diversa gestione assicurativa,
fruisse di un trattamento inferiore al minimo garantito, sicché
l'incompatibilità posta dalla norma impugnata si tradurrebbe in una
lesione della garanzia minima assicurata dall'art. 38, secondo comma,
della Costituzione;
che, infine, non vengono forniti dall'ordinanza elementi che
escludano la possibilità di una ricongiunzione presso l'INPS dei
periodi contributivi afferenti all'attività libero-professionale in
costanza dell'iscrizione del ricorrente alla Cassa professionale di
appartenenza;
che, pertanto, sotto più profili la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1991, n.
249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti
del lavoro) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte