Ordinanza n. 167/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre
1973 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento per revoca di misure di sicurezza nei
confronti di Nieddu Francesco, iscritta al n. 428 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15 del 16 gennaio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 23 ottobre 1973 ha
sollevato, in riferimento all'art. 102, comma primo, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
207, terzo comma, del codice penale, che attribuisce al Ministro di
grazia e giustizia il potere di revocare le misure di sicurezza "anche
prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima
fissata dalla legge";
che non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1974, ha già
dichiarato l'illegittimità dell'art. 207, terzo comma, del codice
penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e
giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare
le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n.
87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello
stesso art. 207 del codice penale, che esclude la revoca delle misure
di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata
minima stabilita dalla legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 207,
terzo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con la sentenza n. 110 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte