Art. 207 c.p.
Revoca delle misure di sicurezza personali
[1]Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
[2]La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.61
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
61La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche' al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
Testo vigente dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva