Ordinanza n. 167/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 43Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 4Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 11Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 12Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 58Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 60Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, ("Costituzione e
gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), promosso
con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Pretore di Tolmezzo,
iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad
un'ordinanza emessa dal Presidente della Giunta provinciale di Udine,
con cui si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa per
esercizio della caccia in riserva senza il permesso del
concessionario (art. 43 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016), il Pretore di
Tolmezzo con atto di rimessione in data 7 luglio 1982 (r.o. n. 646
del 1982) ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60
dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 18 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'intera legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n.
13 ("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio
regionale") ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo
testo legislativo;
che la legge censurata, costituendo in riserve di diritto quasi
l'intero territorio della regione e affidandone la gestione
all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, si
porrebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sotto
i seguenti profili:
1) con gli artt. 3 e 18 Cost., in quanto il sistema introdotto,
stabilendo un numero massimo di soci per ogni riserva (art. 10 della
legge), confermando i soci delle preesistenti riserve, e ammettendo
nuovi soci solo in rapporto alle vacanze e limitatamente ai cittadini
residenti nella regione (artt. 4 e 60 del regolamento di esecuzione)
creerebbe una disparità di trattamento fra cittadini in ordine
all'ammissione nel sistema, obbligando peraltro i cacciatori ad
associarsi all'organizzazione riservistica in violazione del
principio di libertà di associazione;
2) con l'art. 97 Cost. in quanto violerebbe i principi: di
legalità, delegando funzioni amministrative all'organo regionale
della F.I.C. senza disciplinarne l'esercizio, di imparzialità,
affidando una funzione pubblica di grande rilevanza ad una sola delle
tante associazioni venatorie o ambientaliste, e di buon andamento,
delegando funzioni pubbliche ad una associazione privata senza
un'adeguata giustificazione;
3) con l'art. 4 dello Statuto regionale, in quanto violerebbe il
limite costituzionale dell'"interesse delle altre Regioni" escludendo
dall'associazione riservistica i non residenti nella regione, nonché
il limite dei "principi generali dell'ordinamento giuridico", creando
a favore dei residenti quasi un possesso esclusivo sulla fauna in
contrasto con l'art. 1 della successiva legge-quadro sulla caccia che
dichiara l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio
indisponibile dello Stato;
4) con gli artt. 11, comma secondo, 58 e 60 dello Statuto,
poiché, delegando ad un ente privato funzioni pubbliche, avrebbe
eluso le norme statutarie che prevedono controlli sugli atti degli
enti locali nonché sui provvedimenti adottati nelle materie
delegate;
5) con l'art. 12 dello Statuto, in quanto avrebbe creato un
nuovo organo regionale denominato "Organo gestore delle riserve" non
ricompreso nella tassativa elencazione prevista dalla norma
statutaria;
che il giudice a quo censura in particolare e in via subordinata
l'art. 3 della citata legge nella parte in cui, delegando la gestione
delle riserve, nei limiti fissati con l'emanando regolamento, agli
organi regionali della FIC, delegherebbe la quasi totalità delle
funzioni amministrative in materia di caccia ad un organismo
periferico di una associazione ormai privata (art. 115 del d.P.R. n.
616 del 1977), e con un'ampiezza tale da porre in essere un vero e
proprio trasferimento di competenze, così superando i limiti posti
alla delega dalla decisione di questa Corte n. 39 del 1957 e violando
l'art. 11 dello Statuto regionale che prevede come delegatari delle
funzioni regionali i soli enti locali;
che, sempre in via subordinata, viene autonomamente impugnato
anche l'art. 10 della stessa legge nella parte in cui, prevedendo il
pagamento delle quote associative all'Organo gestore, si porrebbe in
contrasto con l'art. 11 u.c. dello Statuto, secondo il quale le spese
sostenute dagli enti per le funzioni delegate sono a carico della
Regione;
Ritenuto inoltre che l'opponente avrebbe esercitato la caccia in
una "riserva di diritto" senza il relativo permesso, ritiratogli
dall'Organo gestore a seguito di altra infrazione commessa in
precedenza;
che, pertanto, ad avviso del giudice remittente tutte le
questioni sollevate sarebbero rilevanti in quanto l'eventuale
caducazione dell'intera legge impugnata (ovvero del solo art. 1 o del
solo art. 3 che non potrebbe non comportare una declaratoria di
incostituzionalità derivata di tutto l'ordinamento riservistico),
rendendo illegittimo il potere esercitato dall'Organo gestore e
quindi anche il suo provvedimento di ritiro del permesso,
determinerebbe l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emanata in
seguito alla pretesa seconda violazione;
che la regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta chiedendo
che le questioni venissero dichiarate manifestamente infondate;
Considerato che secondo una ormai consolidata giurisprudenza di
questa Corte il nesso di pregiudizialità richiesto al fine di
rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità
costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e
necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione
sollevata e la decisione del giudizio a quo, nel senso che
quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla
decisione della questione incidentale;
che, in tal senso, non appare rilevante l'asserita
illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 della
legge n. 13 del 1969 che affida la gestione delle riserve - nei
limiti fissati da un emanando regolamento - all'organo regionale
della Federazione italiana della caccia, dal momento che, una volta
costituitasi la riserva, ai fini dell'illecito esercizio della caccia
senza il permesso del concessionario, non ha rilevanza a chi e in che
modo siano affidati la gestione della stessa (vedi in senso analogo
sent. n. 212 del 1970) ed i conseguenti poteri di vigilanza;
che egualmente irrilevante appare la censura rivolta all'intero
sistema, introdotto dalla legge impugnata, nella parte in cui
discriminerebbe i cittadini a seconda che siano o meno residenti
nella regione, creando poi a favore di quest'ultimi quasi un possesso
esclusivo sulla fauna selvatica, ed obbligando i cacciatori che
volessero esercitare l'attività venatoria, ad associarsi
all'organizzazione riservistica;
che, difatti, queste ultime censure, attenendo allo specifico
contenuto dell'art. 10 della legge, o delle relative norme
regolamentari autorizzate, e concernendo le modalità di esercizio
dell'attività venatoria sul territorio regionale, sono del tutto
indipendenti dall'istituzione delle riserve di diritto e non possono
quindi investire l'intero testo legislativo;
che il loro esame, pertanto, potendo eventualmente determinare
la sola caducazione dell'art. 10 della legge impugnata non avrebbe
alcun effetto per la definizione del giudizio a quo, attesa la totale
estraneità della predetta norma, e dei denunciati vizi ad essa
relativi, con l'illecito amministrativo contestato;
che l'unica disposizione la cui caducazione potrebbe comportare
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione sottoposta alla
cognizione del giudice a quo, e cioè quella che costituisce le
riserve di diritto (art. 1 legge n. 13 del 1969), seppur denunciata
autonomamente e in via subordinata, viene censurata per profili che,
attenendo all'intero regime riservistico, trovano il loro referente
normativo, in altre disposizioni dello stesso testo, del tutto
autonome dalla prima che non ne implica, perciò, il loro attuale
contenuto normativo, frutto invece di una libera scelta operata dal
legislatore nell'ambito di una pluralità di opzioni;
che, in relazione ai profili finora esposti, risulta comunque
assorbente la circostanza che, contrariamente a quanto sostiene il
giudice a quo, l'ordinanza-ingiunzione opposta non è in alcun modo
collegabile al precedente provvedimento di ritiro del permesso;
che, quest'ultimo atto, attenendo ad una situazione di interesse
legittimo non direttamente connessa alla diversa posizione soggettiva
dedotta in causa, non potrebbe difatti costituire, neppure in via
incidentale, oggetto di cognizione da parte del giudice a quo,
dovendo considerarsi come un remoto antecedente che non influisce
direttamente sulla fattispecie sanzionata, e che quindi non potrebbe
in nessun caso essere disapplicato dal giudice a quo;
che, pertanto, l'ipotizzata illegittimità del ritiro del
permesso, non essendo idonea ad incidere sulla validità
dell'ordinanza opposta, rende irrilevanti le questioni sollevate;
che quest'ultime vanno pertanto dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge regionale
Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, ("Costituzione e
gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), ed, in
subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo,
sollevata, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto
del Friuli- Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 18 e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte