Ordinanza n. 167/2000
Altra decisione · depositata il 31/05/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 203Legge fallimentare
- art. 1legge 26/1979
usata come parametro
citata
- art. 2-bisd.lgs. 270/1999
- art. 1legge 274/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 203 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
24 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla
Achille Lauro Lines S.r.l. in amministrazione straordinaria contro
Montalbetti Bruna ed altri, iscritta al n. 170 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima
serie speciale - n. 13 dell'anno 1999;
Visti gli atti di costituzione della Achille Lauro Lines S.r.l.
in amministrazione straordinaria e della Finadan S.p.a.;
Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore
Annibale Marini;
Udito l'avvocato Michele Roma per la Finadan S.p.a.;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
revocatoria fallimentare delle vendite poste in essere dai soci
illimitatamente responsabili di società assoggettate ad
amministrazione straordinaria, la Corte di cassazione, con ordinanza
del 24 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato
dall'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi), convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 aprile
1979, n. 95, "in quanto non consente, nei confronti dei soci a
responsabilità illimitata di società assoggettata ad
amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di
disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio
della procedura concorsuale";
che la Corte rimettente, premessa la sicura inapplicabilità
alle vendite in oggetto dell'art. 44 della legge fallimentare che
dispone la inefficacia rispetto ai creditori di tutti gli atti
compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la
dichiarazione di fallimento, osserva che, in base al combinato
disposto dell'art. 203 della stessa legge e dell'art. 1 del
decreto-legge n. 26 del 1979, la revocatoria fallimentare, di cui
all'art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, è esperibile anche
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società
assoggettata ad amministrazione straordinaria, limitatamente tuttavia
agli atti di disposizione compiuti anteriormente alla dichiarazione
dello stato di insolvenza ed alla conseguente apertura della
procedura concorsuale nei confronti della società;
che l'esclusione della tutela revocatoria per gli atti di
disposizione posti in essere successivamente all'inizio della
procedura concorsuale sarebbe - ad avviso della Corte rimettente -
priva di ragionevolezza, per la maggiore gravità di tali atti
rispetto a quelli compiuti anteriormente, ed inoltre lesiva del
diritto del creditore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, di
perseguire il proprio debitore per ottenere l'adempimento
dell'obbligazione;
che si è costituita in giudizio la Achille Lauro Lines
S.r.l. in amministrazione straordinaria, attrice nel giudizio a quo
concludendo per l'accoglimento della questione;
che si è altresì costituita la Finadan S.p.a., convenuta
nel medesimo giudizio, la quale ha concluso per la declaratoria di
infondatezza della questione, sull'assunto, essenzialmente, della non
comparabilità della disciplina dell'amministrazione straordinaria
con quella del fallimento, quanto agli strumenti di tutela del ceto
creditorio;
che in prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti
hanno depositato fuori termine memoria congiunta con allegata
documentazione;
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione il
decreto-legge n. 26 del 1979 è stato abrogato, ad eccezione del solo
art. 2-bis e sostituito dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
(Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274);
che è pertanto opportuno restituire gli atti al giudice a
quo, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della
questione alla luce del mutato quadro normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte