Art. 203 fallimentoEffetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270)). L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 33, primo comma.

Testo vigente dal 24 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art203 · fonte su Normattiva