Ordinanza n. 167/2002
Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 707Codice penale
- art. 2legge 217/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
il 13 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato della contravvenzione di cui all'articolo 707 del codice
penale, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con
ordinanza in data 13 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della
difesa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 8, della
legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui esclude il
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti
penali concernenti contravvenzioni, salvo che essi siano riuniti a
procedimenti per delitti ovvero siano connessi a procedimenti per
delitti, ancorché non riuniti;
che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata
contrasterebbe con i citati parametri costituzionali, "avuto riguardo
alla necessità di effettiva ed adeguata difesa tecnica anche nella
materia contravvenzionale, che può implicare e spesso implica
problemi giuridici di difficoltà non dissimile a quella dei processi
riguardanti i delitti";
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la
possibilità di avvalersi di una difesa tecnica adeguata può
incidere concretamente in modo decisivo sullo svolgimento e
sull'esito del processo.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001,
n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
il cui articolo 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti
penali concernenti contravvenzioni;
che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti
al giudice remittente, perché valuti se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte