Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 630,

comma primo, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento per incidente di esecuzione a carico di Rasario Giovanni,

iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal pretore di Tagliacozzo nel

procedimento per incidente di esecuzione promosso da Troiani Guerriero,

iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che con le ordinanze dei pretori di Milano e di

Tagliacozzo sono state proposte le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 630, primo comma, del codice di procedura

penale, rispettivamente nelle parti in cui la norma subordina la nomina

di un difensore di ufficio al ricorrente privo del difensore di fiducia

al fatto che l'interessato sia ammesso al gratuito patrocinio (in

relazione all'art. 24 Cost.) ed esclude che l'avviso di deliberazione

dell'incidente di esecuzione debba essere notificato al difensore di

fiducia (in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma,

Cost.);

che le predette ordinanze sono state notificate, comunicate e

pubblicate ai sensi di legge;

che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono

essere riuniti avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge.

Considerato che, con sentenza n. 69 del 6 maggio 1970, questa Corte

ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 630, primo

comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede

che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche

se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un

difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia; e nella

parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione

sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'interessato;

che, pertanto, tali disposizioni nella formulazione originaria

hanno cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 20

maggio 1970.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo Comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 630, primo comma, del codice di procedura

penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei sensi di

cui in motivazione - con la Sentenza n. 69 del 6 maggio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte