Art. 630 c.p.p.
Casi di revisione
La revisione puo' essere richiesta:
- a)se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- b)se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
- c)se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle gia' valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
- d)se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. 187
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
187La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 113 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando cio' sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".
Testo vigente dal 14 aprile 2011, tuttora in vigore · versione 180 su Normattiva