Ordinanza n. 168/1977
Altra decisione · depositata il 29/12/1977 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 865/1971
- art. 19legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 14legge 10/1977
- art. 16legge 10/1977
- art. 19legge 10/1977
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e
19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,
n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promossi con
ordinanze 12, 19 e 20 febbraio 1975 della Corte d'appello di
Caltanissetta, iscritte ai nn. 167, 168, 169, 170, 344 e 345 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 174 e 249 dell'anno 1975.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, tutte di identico
contenuto, la Corte d'appello di Caltanissetta ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e seguenti della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (recante norme dell'edilizia residenziale pubblica) nella parte
in cui stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione
dell'indennità per le espropriazioni autorizzate ai sensi della
predetta legge n. 865 del 1971;
che con le stesse ordinanze è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 della già citata legge n. 865 del 1971 (il quale detta la
disciplina del procedimento di opposizione alla stima dell'indennità
effettuata dall'ufficio tecnico erariale a norma del precedente art.
16), nella parte in cui dispone che l'opposizione alla stima
dell'indennità di esproprio effettuata dall'ufficio tecnico erariale
(ora commissione provinciale: v. art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10)
a norma del precedente art. 16 va proposta innanzi alla Corte
d'appello, con conseguente perdita di un grado di giurisdizione di
merito, e nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre
opposizione decorre dall'inserzione dell'avviso del deposito della
relazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia anziché
dalla comunicazione all'interessato (come previsto, ad es. dal
successivo art. 20 per l'opposizione alla stima dell'indennità di
occupazione);
che le ordinanze sono state emesse nel corso di giudizi aventi ad
oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio.
Considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10
(recante norme per la edificabilità dei suoli) il cui art. 14 ha
sostituito, con un nuovo testo, quello degli artt. 16 e seguenti,
introducendo criteri diversi per la determinazione dell'indennità di
esproprio;
che la nuova disciplina è applicabile ai giudizi in corso a meno
che l'indennità non sia stata definitivamente stabilita (art. 19 legge
28 gennaio 1977, n. 10);
che nelle ordinanze di rinvio manca qualsiasi motivazione circa la
necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio
principale, della questione sollevata in relazione all'art. 19 della
già citata legge n. 865 del 1971;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
giudizio al riguardo è di stretta competenza del giudice a quo (sent.
n. 195 del 1976);
che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al
giudice a quo perché ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,
proceda al giudizio di rilevanza della questione sollevata con
riferimento all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e perché
rinnovi l'esame della rilevanza della questione concernente gli artt.
16 e seguenti della stessa legge, alla stregua della mutata situazione
di diritto, determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di
Caltanissetta.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMIDEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1977:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte