Ordinanza n. 168/1990
Altra decisione · depositata il 04/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6
aprile 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano sul
ricorso proposto da De Paoli Pierluigi contro il Primo Ufficio II.DD.
di Milano, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano
con ordinanza in data 6 aprile 1989 (r.o. n. 449 del 1989) ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche);
che in tal senso sembra doversi interpretare l'atto di
rimessione, carente, nella sua parte dispositiva, dell'indicazione
precisa della disposizione che si intende impugnare;
che la norma della cui costituzionalità si dubita viene
censurata nella parte in cui, prevedendo la deducibilità degli
assegni alimentari di cui all'art. 433 del codice civile soltanto se
corrisposti in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e
non anche quando siano versati volontariamente, determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento fra oneri che hanno
identica natura, in quanto assolvono alla medesima funzione
assistenziale;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,
in via preliminare, il difetto di motivazione in ordine al
presupposto della rilevanza e sostenendo comunque, l'inammissibilità
della questione che atterrebbe al piano delle scelte discrezionali di
esclusiva competenza del legislatore;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, non contenendo il
benché minimo accenno alla controversia oggetto del processo
tributario, non consente alcuna valutazione in ordine al presupposto
della rilevanza la cui sussistenza, peraltro, non è affermata né
motivata;
che il giudice a quo deve verificare se la questione sollevata
sia effettivamente rilevante, evidenziandone il rapporto di
necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di I
grado di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte