Ordinanza n. 169/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 212/1983
- art. 26legge 1137/1955
usata come parametro
citata
- art. 62d.P.R. 686/1957
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge
10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e
l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), promosso con ordinanza
emessa il 16 marzo 1988 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso
proposto da Zucca Guido contro il Ministero della Difesa, iscritta al
n. 473 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1988.
Visto l'atto di costituzione di Zucca Guido, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento
della valutazione di inidoneità di un brigadiere dell'Arma dei
Carabinieri all'avanzamento "a scelta" al grado di maresciallo
ordinario, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con
ordinanza emessa il 16 marzo 1988, ha sollevato d'ufficio questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 12 novembre
1955, n. 1137 (recte: dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n.
212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza), in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 della
Costituzione;
che il giudice rimettente rileva che ai sensi dell'art. 34 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, che reca norme sul reclutamento, gli
organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle diverse armi, le
Commissioni di avanzamento, prima ancora di assegnare ai militari da
sottoporre a scrutinio per l'avanzamento "a scelta" il punteggio
previsto dall'art. 35 della stessa legge, devono dichiarare se il
sottufficiale sia da considerarsi o meno idoneo all'avanzamento e che
solo in caso positivo è possibile l'inserimento del dipendente nel
quadro di avanzamento per l'anno di riferimento e quindi, nel limite
dei posti assegnabili, la sua promozione;
che la rilevanza della questione viene individuata con la
considerazione che, essendo stato il dipendente già dichiarato
inidoneo per ben due volte e impedendo il sistema normativo una nuova
valutazione, la eventuale dichiarazione di incostituzionalità della
norma denunciata (art. 34) consentirebbe al soggetto di accedere
direttamente allo scrutinio di cui all'art. 35, con conseguente
soddisfazione dell'interesse fatto valere in giudizio;
che, nel merito, ad avviso del giudice rimettente, la norma
impugnata appare collidere innanzitutto con l'art. 113 della
Costituzione, in quanto, nella fase di "pre-scrutinio sulla
idoneità" del sottufficiale, sarebbe del tutto carente la
prefissazione di criteri di valutazione atti a delimitare la
discrezionalità della Commissione di avanzamento, la quale si
configurerebbe, in questa fase, ancora più lata di quella attribuita
al medesimo organo nella ulteriore fase di attribuzione dei punteggi,
disciplinata dall'art. 35 della medesima legge;
che tale amplissima discrezionalità, in base alla quale
l'attività delle Commissioni si sostanzia in una semplice votazione
non preceduta da alcuna discussione o valutazione collegiale, né da
alcun esame del libretto personale o del curriculum del candidato, e
non suffragata dall'obbligo di motivazione, impedirebbe l'esercizio
della tutela giurisdizionale, non consentendo al giudice di
verificare la corrispondenza dell'azione amministrativa con le norme
regolatrici;
che un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma
denunciata, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, viene
ravvisato proprio per l'assenza di qualsiasi criterio di massima da
osservare nell'espressione del giudizio di idoneità, sì che
l'attività della Commissione parrebbe disattendere le esigenze di
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione,
rendendo possibili immotivate esclusioni di soggetti dallo scrutinio;
che, ancora, l'art. 34 si porrebbe in contrasto con l'art. 52
della Costituzione, poiché le particolari esigenze delle forze
armate e le limitazioni ai diritti e alle libertà costituzionali dei
soggetti ad esse appartenenti, pur ammesse nell'invocato parametro di
riferimento ma solo se finalizzate al perseguimento dell'interesse
della difesa della Patria, non possono giungere fino ad incidere
sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, intesa quale
cardine irrinunciabile di un ordinamento democratico;
che, infine, la norma denunciata, assoggettando i militari a
procedure di promozione diverse e meno garantiste di quelle offerte
dagli artt. 62 e seguenti del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, a tutti
gli impiegati dello Stato, violerebbe altresì l'art. 3 della
Costituzione, in quanto, pur nella diversità dei criteri per la
scelta del personale, non può dubitarsi che sussista il medesimo
motivo di interesse pubblico ad operare una esatta valutazione per
individuare i soggetti più idonei alla promozione o all'avanzamento;
che si è costituito l'originario ricorrente del giudizio a quo,
associandosi alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando in primo luogo che l'oggetto del giudizio a quo - che ha
dato occasione all'ordinanza di rimessione - era lo scrutinio di
avanzamento "a scelta" e non "ad anzianità", effettuato pertanto ai
sensi dell'art. 35 della legge n. 212 del 1983 e non invece ai sensi
della norma impugnata (art. 34), donde la inammissibilità della
questione proposta;
che nel merito la difesa dello Stato ha comunque sostenuto la
infondatezza della questione, negando che la norma denunciata
consenta l'ipotizzato arbitrio delle Commissioni di avanzamento nelle
valutazioni che le stesse sono chiamate ad effettuare, poiché, ai
sensi dell'art. 33 della stessa legge, qualsiasi scrutinio di
avanzamento, sia ad anzianità che a scelta, viene dalle Commissioni
svolto "sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
personale di ciascun sottufficiale", potendo altresì i suddetti
organi, a chiarimento delle risultanze evidenziate dalla
documentazione di cui sopra, interpellare "qualunque superiore in
grado, ancora in servizio, che abbia avuto alle dipendenze il
sottufficiale";
che, risultando così predeterminati dal legislatore quei
parametri di riferimento obiettivo idonei a sorreggere i giudizi
delle Commissioni, non si ravvisa la possibilità di valutazioni
arbitrarie e la conseguente violazione dei parametri costituzionali
invocati, peraltro già esclusa dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 409 del 1988.
Considerato che, nonostante la diversa indicazione riportata nel
dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dal contenuto della stessa
è possibile ricavare che il giudice a quo ha inteso sottoporre
all'esame della Corte l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza e non invece l'art. 26 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, erroneamente richiamata perché disciplinante
l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate;
che, peraltro, quanto alla rilevanza delle questioni proposte,
va precisato che l'oggetto del giudizio a quo era costituito
dall'annullamento della valutazione di inidoneità del sottufficiale
all'avanzamento "a scelta" nel grado superiore disciplinato dall'art.
35 della legge n. 212 del 1983, mentre, viceversa, l'art. 34
impugnato regola le modalità per l'avanzamento dei sottufficali "ad
anzianità", nei gradi in cui tale sistema è espressamente previsto;
che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di
rimessione, l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma
denunciata non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente, diverse
essendo le fonti regolatrici dei due sistemi di avanzamento dei
sottufficiali;
che, infatti, il giudice a quo non è chiamato, ai fini della
decisione della controversia sottoposta alla sua cognizione, a fare
applicazione della norma denunciata (art. 34), bensì di altra norma
non espressamente impugnata, ma soltanto richiamata nella ordinanza
di rimessione con mero riferimento alla ipotizzata prosecuzione della
procedura di avanzamento;
che, pertanto, deve essere accolta la eccezione sollevata dalla
difesa dello Stato nell'atto di intervento circa la inammissibilità
delle questioni proposte per difetto di rilevanza in ordine al
giudizio principale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983,
n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e
113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte