Ordinanza n. 169/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26
giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di V.
E. ed altri, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Varese ha sollevato, nel corso dell'udienza preliminare,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, nella parte in cui detta norma prevede che la
connessione tra reati comuni e reati militari opera soltanto quando
il reato comune è più grave di quello militare;
che il giudice rimettente lamenta: sotto il profilo della
violazione dell'art. 3 Cost., che la norma impugnata determina
un'ingiustificata e discriminatoria disparità di trattamento in
danno degli imputati di reati militari, che potrebbero usufruire
della disciplina del concorso formale e della continuazione soltanto
quando il reato comune è più grave, rimanendo così esposti negli
altri casi al rischio di "incoerenza" e "incompletezza" delle diverse
decisioni del giudice ordinario e del giudice militare; sotto il
profilo dell'art. 76 Cost., che la direttiva n. 14 dell'art. 2 della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede l'esclusione della
connessione esclusivamente nel caso di imputati minorenni;
che nel caso di specie nei confronti dell'imputato pendeva
procedimento penale per il reato di favoreggiamento reale, commesso
"senza essere concorso in fatti di peculato", nonché per i delitti
di cui agli artt. 361, 476, 378 e 323 del codice penale, e che il
difensore aveva fornito la prova che presso la procura militare di
Torino pendeva nei confronti del medesimo imputato procedimento
penale per il delitto di peculato militare continuato, commesso in
concorso con altro imputato, reato che figura quale "presupposto" del
favoreggiamento contestato dall'autorità giudiziaria ordinaria;
che il giudice rimettente ha ravvisato la connessione tra i
delitti di favoreggiamento reale e di peculato militare a norma
dell'art. 12 cod. proc. pen., con riferimento sia al comma 1,
lettera b) (reato continuato), sia al comma 1, lettera c)
(connessione teleologica);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha eccepito, tra l'altro, l'irrilevanza della questione,
in quanto per l'integrazione delle fattispecie di favoreggiamento è
espressamente richiesto che si versi "al di fuori dei casi di
concorso" nel delitto per il quale si presta il proprio aiuto.
Pertanto - ha concluso l'Avvocatura dello Stato - "delle due, l'una:
o sussiste concorso in peculato militare ovvero favoreggiamento.
Nell'un caso come nell'altro, non sarebbe data continuazione tra
reati pendenti di fronte a diversi giudici".
Considerato che i presupposti della connessione individuati dal
giudice rimettente sono palesemente erronei, con riferimento ad
entrambi i casi di reato continuato e di connessione teleologica
(art. 12, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.);
che, infatti, in ordine alla ipotesi di connessione determinata
dal supposto rapporto di continuazione tra i delitti di
favoreggiamento reale e di peculato militare, la stessa formulazione
letterale dell'art. 379 cod. pen. ("Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato..., aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il
profitto o il prezzo di un reato, è punito...") esclude la
possibilità di ravvisare la continuazione tra i due reati, che si
pongono in un rapporto di necessaria alternatività, logicamente
inconciliabile con qualsiasi profilo di concorso tra i medesimi
reati;
che, al riguardo, lo stesso giudice rimettente ha espresso
perplessità circa la "compatibilità tra il concorso in peculato
(reato presupposto) e il favoreggiamento" e, conseguentemente, circa
la possibilità di configurare un'ipotesi di continuazione tra il
favoreggiamento reale e il peculato militare;
che considerazioni sostanzialmente analoghe valgono ad escludere
la possibilità di configurare un rapporto di connessione teleologica
tra i reati di favoreggiamento reale e di peculato militare, in
quanto la necessaria alternatività tra i due reati è logicamente
inconciliabile con il nesso teleologico, che per definizione
presuppone l'esistenza di due reati, nel caso di specie erroneamente
ravvisati nel favoreggiamento reale realizzato al fine di assicurare
al colpevole o ad altri il profitto conseguente al delitto di
peculato militare;
che l'erroneità dei presupposti di entrambi i casi di
connessione ritenuti dal giudice rimettente determina la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per
difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Varese, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte