Ordinanza n. 17/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1,
del Codice penale, promosso con ordinanza 9 gennaio 1957 del Tribunale
di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Baldacci Gaetano,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 13
aprile 1957 ed iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Gaetano
Baldacci davanti al Tribunale di Milano è stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in
riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che il Tribunale ha ritenuto tale questione rilevante ai fini del
giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza, con
ordinanza 9 gennaio 1957, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti a
questa Corte perché si pronunzi sulla sollevata questione di
legittimità;
che nel giudizio, con atto di intervento depositato in cancelleria
il 15 febbraio 1957, si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
come per legge;
Considerato che la Corte costituzionale ha già deciso la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. (sentenza
n. 3 del 15 giugno 1956, della quale è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);
che la ricordata ordinanza non propone alcun apprezzabile argomento
che induca la Corte a modificare la propria giurisprudenza circa il
carattere personale della responsabilità del direttore di giornale,
che è il solo oggetto della questione di costituzionalità;
che, pertanto, la decisione della Corte circa la legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. va confermata anche nella
questione dedotta con la ricordata ordinanza del Tribunale di Milano;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale:
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in riferimento
all'art. 27 della Costituzione e ordina che gli atti siano restituiti
al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte