Ordinanza n. 17/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 219Codice penale
- art. 2Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204,
215 e 222 cod. pen. (accertamento di pericolosità - pericolosità
sociale presunta. Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Giudice istruttore del
tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Aliano Anna,
iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 14 aprile 1982;
2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1982 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Ciocchetti
Giuseppe, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 7 luglio 1982;
3) ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Stellato
Maurizio ed altro, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1
settembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i giudici
istruttori presso i Tribunali di Bari e Grosseto dubitano della
legittimità costituzionale delle disposizioni (artt. 204 cpv. 215 cpv.
n. 3 e 222 c.p.) che stabiliscono una presunzione assoluta di
pericolosità sociale degli imputati prosciolti per infermità psichica
al momento del fatto e ne impongono l'obbligatorio ricovero in
manicomio (ora ospedale psichiatrico) giudiziario, assumendone il
contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32 Cost., in quanto: a) danno
luogo ad un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i
comuni infermi di mente dalla legge n. 180 del 1978, la qual cosa non
sarebbe giustificata dalla commissione nell'un caso, e non nell'altro,
di un fatto - reato, essendo questo - si sostiene - non causa ma mera
occasione della pericolosità; b) prevedono una misura di sicurezza che
avrebbe non minori caratteristiche afflittive della pena e non
consentirebbe un'effettiva cura e recupero dell'internato (r.o.
835/81); c) prestabiliscono - si assume, irragionevolmente - la durata
minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anziché
affidarne al giudice la determinazione, e fanno dipendere tale durata
minima, e la stessa applicazione o meno della misura, dalla pena
stabilita in astratto dalla legge anziché da quella irrogabile in
concreto dal giudice; d) a differenza di quanto stabilito per i
seminfermi di mente dall'art. 219, terzo comma, c.p., non consentono di
sostituire alla misura di sicurezza detentiva quella non detentiva
della libertà vigilata (r.o. 287/82).
Considerato che tali questioni, già prospettate da altri giudici,
sono state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 139
del 1982 (con la quale, peraltro, è stata dichiarata "l'illegittimità
costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n.
2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il
provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento
da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della
persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima
al tempo dell'applicazione della misura"); che non essendo stati
addotti argomenti nuovi, non vi è ragione di modificare la precedente
decisione.
Ritenuto, inoltre, che con l'ordinanza in epigrafe il giudice
istruttore presso il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 215 e 222 c.p., in quanto assoggettano alla
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
anche l'imputato che, già noto come malato di mente alle autorità
sanitarie competenti ad attuare i trattamenti sanitari obbligatori
previsti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, abbia commesso reati "a
causa" di omissioni di cure, di custodia e di vigilanza imputabili alle
medesime: con ciò realizzandosi, si assume nell'ordinanza, una
violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. - "per la disparità di
trattamento rispetto agli "altri malati di mente che non hanno commesso
reati solo perché adeguatamente custoditi" - e dell'art. 32 Cost.,
dovendosi ricomprendere nella tutela della salute di un malato di mente
"anche il dovere di proteggerlo da atti inconsulti derivanti dalla
malattia"".
Considerato che l'eventuale responsabilità per omesso adempimento
di doveri professionali astrattamente configurabile nei confronti di
preposti all'attuazione dei trattamenti sanitari obbligatori, oltre ad
essere nella specie del tutto ipotetica, non risultando essere stata
esercitata al riguardo l'azione penale, non sarebbe comunque idonea -
alla stregua dei principi generali di diritto penale in tema di
rapporto di causalità e di concorso di persone - ad escludere
l'attribuibilità del fatto - reato all'infermo di mente che lo ha
commesso ed il conseguente suo assoggettamento - sussistendone i
presupposti - alla misura di sicurezza in questione; che, pertanto, la
questione si appalesa manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 204, secondo comma, 215 cpv. n. 3 e 222 cod.
pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 Cost. dai
giudici istruttori presso i Tribunali di Bari, Grosseto e Bolzano con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte