Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Misure di sicurezza - In genere - Ricovero presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all'esecuzione - Ministro della giustizia - Esclusione - Regolamentazione di aspetti essenziali della disciplina mediante rinvio ad atti amministrativi generali - Denunciata violazione delle prerogative costituzionali del Ministro circa l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nonché violazione della riserva di legge in materia penale e di trattamenti sanitari obbligatori - Erronea individuazione delle disposizioni da denunciare - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001)
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l'art. 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l'applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.
sentenza 22/2022massima n. 44582 Riguarda ancheart. 206 Codice penale
Misure di sicurezza - Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Durata della misura non inferiore a due anni in caso di proscioglimento per infermità psichica - Denunciata violazione del diritto alla salute - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato, la misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni. La disposizione censurata disciplina l'applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento a quo si discute unicamente della sua applicazione provvisoria, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima. L'art. 222 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice della sorveglianza il potere di revoca della misura di sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità - anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 110 del 1974; ordinanza n. 287 del 2009 ).
sentenza 69/2021massima n. 43818 Misure di sicurezza - Ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all'esecuzione - Regioni e organi amministrativi da esse coordinati e vigilati - Conseguente esclusione del Ministro della giustizia - Necessità di attività istruttoria - Richiesta di relazione al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio - Ordinanza istruttoria.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 cod. pen. e 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 52 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 81 del 2014, è disposto che, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, depositino una relazione avente ad oggetto la disciplina, censurata dal GIP del Tribunale di Tivoli, dell'esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In particolare, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è disposto che i soggetti indicati, per quanto di rispettiva competenza, e il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio limitatamente alla lettera m), riferiscano sui seguenti quesiti: a) quante e quali siano, attualmente, le REMS attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse; b) quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell'esecuzione della misura del ricovero in REMS, di cui all'art. 3- ter , comma 3, lett. c ), del d.l. n. 211 del 2011; c) quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d'attesa per l'ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste; d) quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice; e) quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermità di mente, i titoli di reato contestati alle persone di cui alla precedente lettera d); f) quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura, o ancora siano sottoposte medio tempore alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio a quo ; g) quali siano le principali difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermità mentale; h) se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell'interessato; i) quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo; j) se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrino nei LEA che le Regioni sono tenute a garantire; k) se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame; l) se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni; m) se le riscontrate difficoltà siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni; n) se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficoltà e rendere complessivamente più efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente.
Riguarda ancheart. 206 Codice penaleart. 3-ter d.l. 211/2011art. 1 d.l. 52/2014
Misure di sicurezza - Periodo minimo di durata - Necessità di tenere conto del tempo dell'esecuzione provvisoria anche quando la durata minima della misura di sicurezza stabilita in sentenza sia coincidente o inferiore al periodo applicato in via provvisoria - Ritenuta mancata previsione dell'obbligo dell'autorità procedente di rinnovare il provvedimento ex art. 206 cod. pen. "eventualmente in occasione degli accertamenti periodici", nonché del termine di scadenza della misura - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle misure cautelari, lesione del diritto alla salute - Concorrenza di più motivi di inammissibilità della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206, 208 e 222 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. In primo luogo, per mancanza o non riconoscibilità di un petitum specifico, avendo il rimettente omesso di indicare chiaramente quali interventi vengano chiesti alla Corte con riguardo ai rilievi formulati. In secondo luogo, il rimettente ha valutato la rilevanza della questione sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, costituito dalla considerazione che il protrarsi della misura di sicurezza detentiva disposta in via provvisoria configuri una restrizione priva di titolo, essendo invece attribuito al giudice che procede un controllo sulla legittimità del perdurare dell'applicazione provvisoria (ai sensi del combinato disposto degli artt. 313, comma 2, e 72 cod. proc. pen.). Inoltre, con specifico riferimento all'art. 32 della Costituzione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate in modo costituzionalmente orientato, essendo ormai indirizzo consolidato quello che esclude ogni automatismo nell'applicazione delle misure a carattere detentivo. Il rimettente ha anche omesso di considerare che compete al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza prima della scadenza della durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità, e che la mancata previsione di un termine massimo di durata della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria, diversamente dalla custodia cautelare, si giustifica in relazione alla diversità di natura e finalità dei due istituti. Il rimettente, infine, suggerendo modifiche alla disciplina dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prospetta soluzioni non costituzionalmente obbligate, afferenti alla discrezionalità del legislatore. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di petitum privo dei caratteri di specificità ed univocità, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 117/2009, n. 223/2008, n. 393 e n. 35/2007. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di presupposto interpretativo erroneo vedi, citate, ordinanze n. 34/2009, n. 447 e n. 390/2008. Sull'inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, sentenza n. 208/2009 e ordinanze n. 341 e n. 226/2008. Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, vedi, citata, sentenza n. 110/1974. Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione, vedi, ex plurimis , ordinanze n. 83/2007, n. 245/2005 e n. 88/2001.
Riguarda ancheart. 206 Codice penaleart. 208 Codice penale
Misure di sicurezza - Imputato prosciolto per infermità mentale - Pericolosità sociale - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Possibilità di ricovero in una comunità terapeutica - Esclusione - Denunciata lesione del diritto inviolabile alla salute e del principio di eguaglianza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali rimesse al legislatore - Mancato riferimento alla più recente giurisprudenza in materia - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma, cod. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui impongono al giudice di disporre, nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in adeguata struttura terapeutica. Infatti, il rimettente chiede, in sostanza, la creazione di una nuova misura di sicurezza, ma, come già più volte affermato, esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, che comportano scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione v., citata, ordinanza n. 254/2005. - Sulla preclusione di interventi di carattere normativo, di competenza esclusiva del legislatore v., citate, sentenza n. 228/1999 e ordinanze n. 88/2001, n. 396 e n. 333/1994, n. 24/1985. - V., altresì, citata dal rimettente, sentenza n. 253/2003.
sentenza 83/2007massima n. 31103 Riguarda ancheart. 205 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITÀ PSICHICA - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - APPLICABILITÀ DI DIVERSA MISURA IDONEA AI FINI DELLA CURA E DEL CONTENIMENTO DELLA PERICOLOSITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELL’IMPUTATO - RICHIESTA DI INTERVENTO CHE COMPORTA SCELTE DISCREZIONALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE E CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono al giudice di disporre, ove persista la pericolosità sociale, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità psichica, «anche nei casi in cui tale pericolosità risulti fronteggiabile con l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica psichiatrica di tipo B), prevista dall'attuale ordinamento socio-sanitario ed in concreto funzionante», in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. In primo luogo, infatti, va ribadito che esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Inoltre il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non espone le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente. - V. ordinanza n. 88/2001, sentenza n. 228/1999, ordinanze nn. 396 e 333/1994, n. 24/1985.
Riguarda ancheart. 205 Codice penale
Misure di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali (per delitti comportanti una pena edittale superiore nel massimo a due anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Rigido automatismo della misura disposta dal giudice - Esclusione della possibilità di disporre una diversa misura di sicurezza (quale la libertà vigilata) idonea ad assicurare adeguate cure e il controllo della pericolosità sociale dell’infermo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 222 del codice penale nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Così come per il minore, infatti, anche per l’infermo di mente l’automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione. In un ordinamento ispirato al principio personalista, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si giustificano solo in quanto rispondano contemporaneamente a due diverse, ma collegate e non scindibili, finalità: la cura e la tutela dell’infermo ed il contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell’infermo “pericoloso”), e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.
Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la diversa misura della libertà vigilata - Asserita disparità di trattamento in danno dei soggetti maggiori di età non imputabili per vizio totale di mente e socialmente pericolosi rispetto ai minorenni incapaci di intendere e di volere, con ingiustificata limitazione delle possibilità terapeutiche e del diritto alla salute - Sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ affinché, in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 222 del codice penale “nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale”, valuti nuovamente la rilevanza della questione. - Sentenza citata n. 253/2003.
Processo penale - Infermità psichica dell'imputato - Proscioglimento - Misure di sicurezza - Indefettibile adozione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Mancata previsione della facoltà di graduare la misura da applicare, di misure alternative o anche dell'applicazione limitata della misura prevista - Asserito contrasto con il principio della funzione di emenda della pena, con i principi di tutela della salute e di eguaglianza - Interventi additivi eccedenti la competenza e i poteri della corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità riguardanti la disciplina della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario applicabile nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica, in quanto gli interventi additivi di innovazione normativa richiesti dai giudici rimettenti esorbitano dai poteri della Corte costituzionale, essendo riservati alla esclusiva competenza del legislatore. - Sulla preclusione di interventi additivi, v. il richiamo alle sentenze n. 228/1999 e n. 111/1996, e alle ordinanze n. 333 e n. 396/1994, n. 24/1985.
sentenza 88/2001massima n. 26127 PROCESSO PENALE - INDAGATO INFERMO DI MENTE SOCIALMENTE PERICOLOSO - APPLICABILITA' DELLA MISURA DI SICUREZZA PROVVISORIA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO OPPURE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN IDONEA STRUTTURA DEL SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO - LAMENTATA ATTRIBUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DEL POTERE DI SCELTA CIRCA LA MISURA DA RICHIEDERE AL GIUDICE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - NON FONDATEZZA.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermita' di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e cio', sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non e' vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che e', si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identita' di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosita' sociale dell'imputato. - S. nn. 340/1992, 41/1993.
Riguarda ancheart. 313 Codice di procedura penaleart. 206 Codice penaleart. 312 Codice di procedura penale
MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - LAMENTATO AUTOMATISMO ED OBBLIGATORIETA' DELLA MISURA - MANCATA PREVISIONE DI INAPPLICABILITA' PER I REATI DOLOSI DI MODESTO DISVALORE SOCIALE, PER I QUALI E' STABILITA LA PENA PECUNIARIA O LA RECLUSIONE PER UN TEMPO CONCRETAMENTE DETERMINATO NON SUPERIORE NEL MASSIMO A DUE ANNI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DEL CITTADINO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA MANCATA TUTELA DELLA SALUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. MISURE DI SICUREZZA - PERICOLOSITA' SOCIALE - NOZIONE - LAMENTATA PREVISIONE DI SUSSISTENZA NEL CASO DI PROBABILE COMMISSIONE DI NUOVI FATTI PREVEDUTI DALLA LEGGE COME REATI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DEL CITTADINO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA MANCATA TUTELA DELLA SALUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili, in quanto mancanti della necessaria univocita', le questioni di legittimita' costituzionale: a) - dell'art. 222, comma 1, cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; b) - dell'art. 203, comma 1, cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.. red.: S. Di Palma
sentenza 54/1998massima n. 23717 Riguarda ancheart. 203 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE AI MINORI RICONOSCIUTI INFERMI DI MENTE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE SULLA TUTELA DEI MINORI ANCHE NEL CIRCUITO PENALE - PROSPETTATA PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA QUESTIONE NEL MERITO PER LA MANCANZA DI QUALSIASI MENZIONE, NEL DECRETO PRESIDENZIALE SUL PROCESSO PENALE MINORILE N. 448 DEL 1988, IN ORDINE ALLA CONTESTATA MISURA - ESCLUSIONE - PREVALENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE 'A QUO', SUL PUNTO, NELLA NON IMPLAUSIBILE MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA.
Il fatto che nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile, nelle norme relative alle misure di sicurezza, ci si riferisca esplicitamente solo alle misure della liberta' vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunita': art. 36, comma 2), senza fare alcuna menzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non puo' precludere l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., nei confronti delle norme del codice penale (artt. 206 e 222) che di tale misura prevedono, o quanto meno consentono, l'applicazione, senza differenziazioni di trattamento, ai minori riconosciuti infermi di mente. Ed invero, benche' il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur se relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali, che riveste al riguardo il d.P.R. n. 448 del 1988, possa indurre a dubitare della permanente riferibilita' di tale misura detentiva ai minori, in base all'art. 206 cod. pen., in sede di applicazione provvisoria, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222 cod. pen., della applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai minori in ordine al giudizio. E d'altra parte, al riguardo, e' decisivo che la ricostruzione del sistema offerta dall'autorita' rimettente, e che condiziona la rilevanza della questione - il cui apprezzamento spetta anzitutto ad essa - non appaia palesemente implausibile. - Cfr. O. n. 360/1990. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 206 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE, IN VIA PROVVISORIA O DEFINITIVA, NEI CONFRONTI DI MINORI INFERMI DI MENTE ANCHE SE PROSCIOLTI PER RAGIONI D'ETA', SENZA DIFFERENZIAZIONI DI DISCIPLINA E TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ADULTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, IN FORZA DEI QUALI, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, IL TRATTAMENTO DEI MINORI, ANCHE NEL CIRCUITO PENALE, DEVE ESSERE IN OGNI CASO ADEGUATO ALLE ESIGENZE PROPRIE DEL LORO ESSERE DI PERSONE IN FORMAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SPETTANZA AL LEGISLATORE DEL COMPITO DI COLMARE IL VUOTO NORMATIVO PRODOTTO DALLA DECISIONE ADOTTATA.
Le disposizioni degli artt. 206 e 222, commi quarto, primo e secondo, cod. pen., che prevedono, o quanto meno consentono, in determinate condizioni, nei confronti dei minori infermi di mente, anche quando siano stati prosciolti per ragioni di eta', e senza alcuna differenziazione di trattamento rispetto agli adulti, l'applicazione, in via provvisoria o definitiva, della misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, vanno dichiarate illegittime per violazione degli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost.. Comune agli invocati precetti costituzionali, infatti, e' il postulato che il trattamento penale dei minori risulti improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'eta' minorile, esigenze espresse anche dalla norme internazionali sulla tutela dei minori (v., in particolare, l'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) da cui si ha conferma che il minore, anche se affetto da infermita' psichica, e' prima di tutto un minore e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione ed assistito. Ne' alla adottata pronuncia di incostituzionalita' - alla quale un significativo sostegno viene indirettamente anche dall'avere il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, previsto il ricovero provvisorio (art. 286, comma 1, ma v. anche l'art. 73) non gia' in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in "idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" - e' di ostacolo il fatto che, per effetto di essa, con la eliminazione - che immediatamente ne consegue - di una misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone giudicate socialmente pericolose, viene a crearsi un vuoto normativo, spettando al legislatore di provvedere a colmarlo, con previsioni adeguate anche in ordine all'apprestamento delle necessarie misure organizzative e strutturali. - Riguardo ai richiamati principi costituzionali sulla tutela dei minori, v., tra le tante, S. nn. 403/1997, 109/1997, 168/1994 e 125/1992. Sulle finalita' della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. S. n. 139/1982. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 206 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - PREVISTA APPLICAZIONE, NEL CASO DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO PER INFERMITA' DI MENTE, DEL RICOVERO IN MANICOMIO GIUDIZIARIO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI SCEGLIERE LA MISURA DI SICUREZZA PIU' ADEGUATA ALL'ENTITA' DEL FATTO COMMESSO ED ALLA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL SOGGETTO - LAMENTATI EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE E CONTRASTO CON IL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI NON CONSENTITE ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' in quanto -come gia' rilevato dalla Corte nel pronunciarsi su analoga questione di costituzionalita' della norma impugnata- gli interventi di innovazione normativa conseguenti all'accoglimento della formulata censura comporterebbero l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. - Nello stesso senso, sul punto, O. n. 24/1985, ma anche, in riferimento ad altri aspetti della complessa problematica, S. n. 139/1982. red.: F.S. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - INFERMITA' MENTALE PREESISTENTE AL MOMENTO DEL FATTO REATO - ACCERTAMENTI SULLA SUSSISTENZA DEL FATTO E LA COMMISSIONE DI ESSO DA PARTE DELL'IMPUTATO - PRECLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA', NELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO ALL'IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA - QUESTIONE SOLLEVATA DA G.I.P. IN PROCESSO GIA' IN CORSO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Qualora alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sia stato gia' compiuto dal pubblico ministero (come nel caso di specie) un atto di istruzione, quale la perizia psichiatrica, ed inoltre il fatto sia stato contestato all'imputato con formale interrogatorio e i verbali relativi siano stati depositati, il procedimento, a norma degli artt. 241 e 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale del 1988, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perche' sollevata dal giudice delle indagini preliminari, non legittimato a promuoverle).
Riguarda ancheart. 425 r.d. 1399/1930art. 70 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - CRITERI - PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - VALUTAZIONE - MANCATA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ARTT. 204, 205, 207, 222. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 32.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".
Riguarda ancheart. 207 Codice penaleart. 205 Codice penaleart. 204 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - PROSCIOGLIMENTO PER TOTALE INFERMITA' PSICHICA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - MISURE ALTERNATIVE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Interventi di innovazione normativa, quale quello di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermita' psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e determinando il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi in alternativa a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. - degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, cod. pen., sotto il profilo di una ingiustificata incidenza sul diritto alla salute, in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermita' psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono, anche, l'adozione di misure alternative a questa, quali forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali). - S. nn. 25/1984; 70/1984; 148/1984.
sentenza 24/1985massima n. 10703 Riguarda ancheart. 215 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen., i quali prevedono l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto al comune infermo di mente che sia pericoloso, nonche' della violazione del diritto alla salute, stante la natura "sostanzialemnte carceraria" della predetta misura di sicurezza, in quanto la questione, gia' sollevata sotto i medesimi profili, e' stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982. - S. n. 139/1982.
sentenza 25/1985massima n. 10704 Riguarda ancheart. 215 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONI IN VARIO SENSO GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
- S. n. 139/1982.
sentenza 2/1983massima n. 15715 Riguarda ancheart. 204 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA AL MOMENTO DEL FATTO - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate non fondate in riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondate in riferimento all'art. 24 Cost., e decise con pronuncie di illegittimita' costituzionale - per violazione dell'art 3, primo, comma Cost. - relativamente agli impugnati artt. 204, cpv e 222, primo comma, cod. pen., nelle parti denunziate dai giudici " a quibus ". - S. n. 139/1982.
sentenza 93/1983massima n. 16205 Riguarda ancheart. 204 Codice penale