Ordinanza n. 17/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 477/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Marroccella Gennaro
contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 331
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
sul ricorso presentato da Marroccella Gennaro nei confronti del
Provveditorato agli Studi di Catanzaro per l'impugnazione del
provvedimento del suo collocamento a riposo, con ordinanza del 7
luglio 1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno 1989 (R.O. n. 331 del
1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella
parte in cui non consente al lavoratore dipendente che, nell'ambito
della scuola pubblica, pur avendo raggiunto il limite di età per
essere collocato a riposo, non abbia maturato il diritto al
trattamento pensionistico minimo, di essere trattenuto in servizio, a
domanda, per il tempo necessario al conseguimento di tale trattamento
e, comunque, non oltre i settanta anni di età;
che, a parere del remittente, sarebbero violati l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione rimanendo il lavoratore, che pure
ha versato dei contributi assicurativi, privato del trattamento
previdenziale della pensione, e l'art. 3 della Costituzione per la
disparità di trattamento che si verifica con altre categorie di
dipendenti pubblici (impiegati delle regioni) per i quali è
consentito il mantenimento in servizio fino al conseguimento della
pensione:
a) legge Regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986,
"Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n.
9"; b) legge Regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986
"Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive
modificazioni e integrazioni concernente: prima normativa sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della
Regione Campania";
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sia
nell'atto di costituzione che nella memoria, ha concluso per la
infondatezza della questione;
Considerato che la disposizione censurata, nel riordinare il
regime pensionistico del personale della scuola, ha fissato per tutti
i dipendenti l'età pensionabile nel sessantacinquesimo anno
consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti
anteriormente al 1° ottobre 1974 di continuare a prestare servizio
fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre
il settantesimo anno di età, che anche secondo la legge precedente
era l'età pensionabile massima;
che il ricorrente è stato assunto in servizio dopo il 1°
ottobre 1974;
che, in tale situazione, non sussiste la violazione dell'art.
38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore può
fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei
trattamenti previdenziali (ordinanza n. 710 del 1988);
che non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione
perché le invocate norme regionali, siccome pongono delle eccezioni
a favore dei dipendenti delle regioni, non possono essere assunte
come tertium comparationis, valendo il principio più volte affermato
da questa Corte (sentenza n. 461 del 1989) secondo cui una norma
derogatoria non può essere assunta a parametro di legittimità della
regola generale dettata in una determinata materia;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973,
n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello
Stato), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte