Ordinanza n. 170/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 580/1967
- art. 28legge 580/1967
- art. 29legge 580/1967
- art. 30legge 580/1967
- art. 34legge 580/1967
- art. 36legge 580/1967
- art. 44legge 580/1967
- art. 50legge 580/1967
usata come parametro
- art. 10Costituzione
- art. 30legge 1203/1957
- art. 32legge 1203/1957
- art. 36legge 1203/1957
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29,
30, 34, 36, 44 e 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580 ("Disciplina
per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del
pane e delle paste alimentari"), promosso con ordinanza emessa il 13
novembre 1990 dal Pretore di Arezzo sul ricorso proposto da S.r.l.
Faralli Elio contro Prefettura di Arezzo iscritta al n. 1 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 5 - prima serie speciale - dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza in data 13 novembre 1990 il Pretore di
Arezzo ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale - in relazione all'art. 10 Cost. - degli artt. 12, 28,
29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la
lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari) nella parte in cui consentono alle imprese
che esportano prodotti italiani nei paesi della C.E.E. di derogare
alle prescrizioni limitative degli ingredienti consentiti per la
produzione degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari e
viceversa prevedono un divieto (non derogabile) di importazione degli
stessi prodotti dai paesi della C.E.E.; tale normativa nazionale -
assume il giudice rimettente - sarebbe contrastante con gli artt. 30,
32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea
(ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203) potendo in essa
identificarsi una misura di effetto equivalente ad una (non
consentita) restrizione all'importazione tra Stati membri della
C.E.E.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite l'Avvocatura generale di Stato, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità della questione essendo l'ordinanza del giudice a
quo assolutamente mancante di motivazione sulla rilevanza e non
risultando in particolare se, nella specie, si tratti di prodotti
importati, o meno, da altri Stati membri della Comunità economica
europea; nel merito l'Avvocatura generale ritiene inammissibile la
questione sollevata atteso che l'eventuale contrasto tra normativa
comunitaria e normativa nazionale non si pone in termini di
incostituzionalità di quest'ultima.
Considerato che il giudice rimettente ha omesso qualsiasi
motivazione sul punto della rilevanza della questione incidentale di
costituzionalità, pretermettendo finanche di indicare se il giudizio
in corso avesse, o meno, ad oggetto merci di provenienza dai paesi
della Comunità economica europea, violando in tal modo il precetto
dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i
termini ed i motivi della questione (v., ex plurimis, ord. 416 del
1987);
che comunque - dopo l'assetto che la giurisprudenza di questa
Corte ha dato al problema dei rapporti tra ordinamento comunitario ed
ordinamento nazionale nella sentenza n. 170 del 1984 - deve
conseguentemente ritenersi inammissibile (in tal senso v. ord. nn.
274 e 275 del 1986) la questione di illegittimità costituzionale
della legge nazionale per contrasto con la normativa comunitaria
dovendo il giudice nazionale - ove ritenga che la fattispecie
sottoposta alla sua cognizione sia ricompresa nella materia
comunitaria - procedere alla diretta applicazione di quest'ultima
normativa (e segnatamente, nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del
Trattato istitutivo);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e
50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Pretore
di Arezzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte