Ordinanza n. 171/1991
Altra decisione · depositata il 18/04/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 5legge 103/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina in materia di fine rapporto e
norme in materia pensionistica"), promosso con ordinanza emessa il 29
novembre 1989 dal Pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Berti Sergio ed altri contro I.N.P.D.A.I. iscritta al n.
517 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'avvocato Mario Capaccioli per l'I.N.P.D.A.I.;
Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1989 il Pretore di
Ancona - in un giudizio per il pagamento del trattamento di fine
rapporto (T.F.R.) promosso nei confronti dell'I.N.P.D.A.I. (gestore
del Fondo di garanzia per dirigenti d'azienda) da Berti Sergio ed
altri dirigenti d'azienda, già dipendenti della società SIMA
Meccanica Oleodinamica S.p.a. posta in amministrazione straordinaria
con decreto del Ministro dell'Industria del 18 dicembre 1981, - ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui -
secondo l'interpretazione della norma, quale accolta dalla Corte di
cassazione nella sentenza 9 giugno 1988 n. 3894 - esclude
l'operatività del Fondo di garanzia per pagamento del T.F.R.
spettante ad ex dipendenti di aziende in amministrazione
straordinaria;
che si è costituito l'I.N.P.D.A.I. sostenendo in particolare
che nell'amministrazione straordinaria il legislatore avrebbe
approntato una tutela diversa ed alternativa dei crediti per T.F.R.,
rappresentata dal beneficio della prededuzione, senza determinare
alcuna irrazionale disparità di trattamento;
Considerato in diritto che, successivamente all'ordinanza di
rimessione, il legislatore con decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103 ha
previsto all'art. 5 - peraltro riproducendo analoga norma contenuta
in precedenti decreti-legge non convertiti (n. 338 del 22 novembre
1990 e n. 28 del 28 gennaio 1991) - che ai fini dell'erogazione
dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto le
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 si
applicano, ex tunc e fino al 31 maggio 1991, "anche" in caso di
risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente
l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria
dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione
dell'esercizio di impresa;
che per effetto di tale ius superveniens - che prevede
l'intervento del Fondo di garanzia in via transitoria "anche" per il
pagamento dell'indennità di anzianità maturata dai lavoratori
cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge
n. 297 del 1982 che ha istituito il trattamento di fine rapporto - la
disciplina di intervento del Fondo medesimo risulterebbe applicabile
in via normale per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei
dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;
che si rende quindi necessario il riesame della rilevanza della
questione di costituzionalità da parte del giudice rimettente;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ancona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte