Ordinanza n. 171/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 412/1991
- art. 20legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992
dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ruscelli
Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 711 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bologna, nel procedimento civile tra
Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza del 12
giugno 1992 (R.O. n. 711 del 1992) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, la quale dispone che il servizio militare
valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 è
esclusivamente quello in corso alla data dell'entrata in vigore della
legge e quello prestato successivamente;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.
3, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe creata una
disparità di trattamento tra i beneficiari per effetto della legge
impugnata e coloro che hanno prestato servizio militare
precedentemente, nonché l'art. 52, secondo comma, della
Costituzione, in quanto sarebbe pregiudicata la posizione di lavoro
di una categoria di cittadini;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la
infondatezza della questione;
Considerato che la questione così riproposta è stata già
dichiarata non fondata (sent. n. 455 del 1992) e, poi, manifestamente
infondata (ord. n. 49 del 1993) e che non sono stati addotti motivi
nuovi o diversi che possano fondare una differente decisioni;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte