Ordinanza n. 172/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1Codice penale
- art. 2Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1997,
dal pretore di Siracusa, nel procedimento di esecuzione nei confronti
di M. S. iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il pretore di Siracusa - chiamato a decidere, in
qualità di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di revoca della
sospensione condizionale della pena ex art. 168, n. 1 del codice
penale nei confronti di un soggetto al quale nel quinquennio
successivo alle precedenti condanne era stata applicata, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, pena patteggiata per
furto aggravato (art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.) - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo, secondo e terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede che la sentenza, con la quale il giudice applica la pena
concordata fra le parti, accerti la colpevolezza dell'imputato,
ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice nel pronunciare
sentenza dichiari l'imputato colpevole del reato attribuitogli,
ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice su richiesta
delle parti "condanni " l'imputato alla pena concordata fra le
parti";
che - alla stregua del consolidato indirizzo della Corte di
cassazione secondo cui la sentenza emessa su accordo delle parti è
inidonea a giustificare la revoca del beneficio de quo, difettando
nella pronuncia di cui all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
l'accertamento della colpevolezza dell'imputato patteggiante - il
rimettente espone che al giudice dell'esecuzione è precluso revocare
la sospensione condizionale della pena in caso di successiva condanna
a pena concordata fra le parti;
che tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra
imputati a seconda del rito processuale adottato e, in particolare,
fra "coloro che scelgono, dopo alcune sentenze di condanna con pena
sospesa, di aderire al rito del patteggiamento chiedendo
l'applicazione di pena non sospesa" e "coloro che, nella medesima
situazione, ottengano a seguito di giudizio ordinario, una condanna a
pena sospesa";
che, d'altro canto, secondo il giudice a quo tale conseguenza
deriva dalla configurazione stessa dell'istituto del c.d.
patteggiamento, che non presuppone alcun accertamento della
responsabilità penale dell'imputato;
che sotto tale profilo, l'art. 444, cod. proc. pen. - nella parte
in cui non prevede che il giudice, nell'applicare la pena su
richiesta delle parti, debba accertare la colpevolezza dell'imputato
pronunciando, in conseguenza, una vera e propria sentenza di condanna
- violerebbe, a giudizio del rimettente, i principi della
personalità della responsabilità penale, della presunzione di non
colpevolezza e della finalità rieducativa della pena sanciti
nell'art. 27, primo, secondo e terzo comma, Cost;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che con l'ordinanza n. 399 del 1997 questa Corte ha
dichiarato manifestamente inammissibile una analoga questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, cod. proc. pen., sollevata
in relazione agli artt. 3 e 27, primo e secondo comma, Cost;
che in tale ordinanza la Corte ha rilevato che una sentenza
additiva, volta a stabilire che il giudice, nel pronunciare sentenza
di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza
dell'imputato, comporterebbe una completa revisione dell'istituto in
esame;
che, in particolare, la diversa natura attribuita alla sentenza
di applicazione della pena rispetto a quella risultante dall'attuale
disciplina non potrebbe non riflettersi sui controlli e sugli
accertamenti giurisdizionali che il giudice è chiamato ad effettuare
prima di accogliere la richiesta delle parti, nonché sugli effetti
della sentenza medesima;
che interventi di tal genere sono inibiti in sede di sindacato di
legittimità costituzionale, in quanto riservati alla sfera di
discrezionalità del legislatore;
che inoltre, con specifico riguardo al problema della revoca
della sospensione condizionale della pena in caso di successiva
condanna a pena concordata ex art. 444, cod. proc. pen., l'ordinanza
n. 267 del 1997 ha posto in rilievo, da un lato, che sono comunque
preclusi alla Corte interventi additivi in materia penale che si
risolvano in un trattamento deteriore per l'imputato e, dall'altro,
che sono riservati alla discrezionalità del legislatore sia la
previsione e la regolamentazione della operatività di cause di
estinzione del reato, sia il regime di esecuzione della pena e delle
cause di estinzione di questa;
che la Corte con la predetta ordinanza ha altresì sottolineato
che "la scelta discrezionale operata in questo caso dal legislatore
non può ritenersi espressione di mero arbitrio, poiché la
disposizione censurata è coerente con il carattere premiale del
" patteggiamento ", ed è suscettibile di controllo giurisdizionale
nel momento in cui al giudice, chiamato a pronunciare sentenza ex
art. 444 cod. proc. pen., è imposta la valutazione della
" congruità" del trattamento sanzionatorio complessivo negoziato
tra le parti";
che, infine, a seguito della sentenza n. 313 del 1990, con la
quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 444,
comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, ai fini
e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., il giudice possa
valutare la congruità della pena indicata dalle parti, l'istituto è
stato ricondotto a piena conformità a Costituzione per quel che
concerne il rispetto del principio della finalità rieducativa della
pena;
che nell'ordinanza non vengono prospettati profili nuovi e
ulteriori rispetto a quelli esaminati nelle pronunce richiamate;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27, primo, secondo e
terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Siracusa, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte