Ordinanza n. 173/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice
di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 5
dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
di Crispino Enrico, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 dicembre
1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
101, seconda parte, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, "nella parte
in cui non è preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di
dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato, della stessa,
da parte del giudice";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento
delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo
ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la
possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente
disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta
applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina
transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr.
sentenza n. 66 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura
penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 101, seconda parte, della Costituzione, dal Tribunale di
Roma con ordinanza del 5 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte