Ordinanza n. 173/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge
27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina della locazione degli immobili
urbani") promosso con l'ordinanza emessa il 6 agosto 1991 dal Pretore
di Como - Sez. distaccata di Menaggio, nel procedimento civile
vertente tra Vanini Rita ed altra e Cigolotti Maria Antonietta
iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 6 agosto 1991 il Pretore di Como -
nel corso del giudizio civile pendente tra Vanini Rita e Cigolotti
Maria Antonietta - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392
(Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) per sospetta
violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione;
che secondo il giudice rimettente l'art. 29 cit., nel
disciplinare il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale,
rende impossibile, secondo il tenore testuale della disposizione, per
il proprietario dell'immobile di rientrare in possesso dello stesso,
allorché questo sia adibito a locazione alberghiera, a meno che egli
non eserciti la medesima attività, sicché il diritto di proprietà
viene del tutto svuotato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,
ove ritenuta ammissibile, in ragione del carattere del tutto
apodittico della censura mossa e dei precedenti di questa Corte che
con ordinanze n. 63 del 1988 e n. 1082 del 1988 ha già dichiarato
manifestamente infondata la medesima questione;
Considerato che il giudice ricorrente non ha specificato la
pretesa azionata in giudizio, né ha indicato alcun riferimento in
punto di fatto da cui possa, ancorché indirettamente, desumersi
l'oggetto della controversia, sicché risulta del tutto omessa la
motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità
sollevata;
che pertanto la questione stessa è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
costituzionalità dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392
(Disciplina della locazione degli immobili urbani) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Como
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte