Ordinanza n. 173/2001
Altra decisione · depositata il 31/05/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bislegge 832/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia
di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra lo Stato francese e Trozzi
Trombadori Fulvia ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione dello Stato francese e di Trozzi
Trombadori Fulvia ed altri nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Agatino Alajmo per lo Stato francese, Sergio
Barenghi per Trozzi Trombadori Fulvia ed altri e l'avvocato dello
Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il
rilascio di un immobile per finita locazione, il pretore di Roma, con
ordinanza emessa il 29 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento
all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito
nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che, ad avviso del giudice rimettente, la indicata norma,
dettando una disciplina particolare per gli studi d'artista soggetti
a vincolo storico-artistico, rispetto ai quali è precluso il
rilascio, realizzerebbe in concreto una proroga con effetti
permanenti, senza possibilità per il proprietario di riottenere la
disponibilità del bene locato né di trarne una remunerazione
adeguata alle variazioni di mercato, pur nel rispetto del vincolo di
destinazione;
che, pertanto, l'inesigibilità della prestazione
restitutoria costituirebbe, ad avviso del giudice a quo una forma di
espropriazione senza indennizzo, che comprometterebbe e
vanificherebbe il diritto di proprietà, in contrasto con la garanzia
costituzionale prevista dall'art. 42 della Costituzione, come, del
resto, era stato già rilevato nel corso dei lavori preparatori della
legge di conversione;
che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte lo Stato
francese, attore nel giudizio a quo il quale ha insistito per la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata
sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle
contenute nell'ordinanza di rimessione, sottolineando come
l'inibizione sine die del provvedimento di rilascio equivalga a
svuotare di contenuto il diritto di proprietà, dal momento che non
sarebbe consentito al proprietario l'esercizio di alcuno dei diritti
ad esso connessi;
che nel presente giudizio si sono costituiti anche gli eredi
del pittore Francesco Trombadori, convenuti nel giudizio a quo,
chiedendo, in via preliminare, che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione
- nella quale non vi sarebbe alcun riferimento ai vincoli di
inamovibilità, di custodia e di conservazione dei luoghi e degli
oggetti -, ovvero che sia disposta la restituzione degli atti al
rimettente, a causa della intervenuta emanazione del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali), il quale ha
nuovamente disciplinato la materia in oggetto;
che, nel merito, la medesima parte sostiene la infondatezza
della questione, in quanto il vincolo artistico non sarebbe idoneo ad
impedire l'utilizzazione economica del bene e tenuto conto della
superiorità della tutela dei beni culturali rispetto ai diritti e
agli interessi dei privati;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la infondatezza della questione;
che, in prossimità dell'udienza, la parte attrice nel
giudizio a quo e le parti in esso convenute hanno depositato memorie
per illustrare più ampiamente le ragioni già dedotte nei rispettivi
atti di costituzione e per replicare alle osservazioni reciprocamente
svolte.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
entrato in vigore il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali), il quale all'art. 3 include gli studi
d'artista nelle categorie speciali di beni culturali e all'art. 52
determina forme di protezione analoghe a quelle previste dalla
disposizione impugnata, che è stata espressamente abrogata
dall'art. 166, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
che spetta al giudice a quo verificare se la nuova normativa
possa produrre effetti nel giudizio innanzi ad esso pendente e
riesaminare, quindi, la rilevanza della questione;
che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte