Ordinanza n. 174/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1983 dal Tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Palombaro Aldo, iscritta al n. 172 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 7 marzo 1983 dal Tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Spazzoni Walter, iscritta al n. 411 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 288 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 28 marzo 1983 dal Tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Minni Antonio, iscritta al n. 447 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 301 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con le ordinanze e nei procedimenti penali di cui
all'epigrafe, il Tribunale di Perugia sollevava identica questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n.
689 in relazione all'art. 3 Cost.,
- che, secondo il Tribunale - prima dell'entrata in vigore della
citata legge, l'apprensione di selvaggina, in violazione dei divieti ed
oltre i limiti di cui alla specifica legislazione in materia di caccia,
integrava, nella giurisprudenza del Tribunale stesso, il reato di furto
aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.,
- che, però, dopo l'entrata in vigore del denunziato art. 9, che
va applicato ai casi di specie in forza dell'art. 2 cod. pen., quella
giurisprudenza non potrebbe più essere osservata in quanto "una
disposizione della legge statale sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968"
avrebbe carattere di specialità rispetto alla fattispecie di furto
contemplata nel codice penale, mentre essa dovrebbe ricevere ancora
ossequio ove il "furto venatorio" fosse commesso mediante violazione di
una disposizione della legge regionale umbra sulla caccia 3 gennaio
1980, n. 1, in quanto, per il secondo comma dell'articolo impugnato,
l'art. 624 cod. pen. dovrebbe trovare applicazione,
- che, nei casi di specie, sarebbero state violate sia la legge
regionale che quella statale sulla caccia,
- che, tuttavia, il diverso trattamento, conseguente alla ipotesi
di violazione di una sola delle due leggi, implica disparità in
presenza di situazioni sostanzialmente eguali e determina, perciò,
situazione d'incompatibilità coll'art. 3 Cost..
Considerato che, per aversi rapporto di specialità ex art.15 cod.
pen., è indispensabile che tra le fattispecie raffrontate vi siano
elementi fondamentali comuni, ma una di esse abbia qualche elemento
caratterizzante in più che la specializzi rispetto all'altra,
- che dalle ordinanze di rimessione non è dato in alcun modo di
capire quale sia il ragionamento seguito dal Tribunale in quanto non
risulta quale sia la norma violata dalla legge statale sulla caccia: il
che è tanto più indispensabile ove si consideri che, in generale, fra
ipotesi di furto previste dal codice penale e norme della legge statale
sulla caccia il rapporto sembra piuttosto di concorso effettivo che non
apparente,
- che il giudizio sulle questioni sollevate dalle tre ordinanze
dev'essere riunito attesa la loro identità,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Perugia con le ordinanze in epigrafe in relazione all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte