Art. 7 c.p.
Reati commessi all'estero
[1]E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
[2]1° delitti contro la personalita' dello Stato ((italiano));
[3]2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
[4]3° delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
[5]4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.
Testo vigente dal 19 dicembre 2001, tuttora in vigore · versione 189 su Normattiva